Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanzioni amministrative - Sanzioni applicate dal direttore della circoscrizione doganale competente per la violazione del divieto di eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, nonche' di spostare o modificare le opere esistenti, in prossimita' della linea doganale, senza la pr...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie), promosso con ordinanza del 9 febbraio 2007 dal Tribunale di Civitavecchia nel procedimento civile vertente tra E.M. ed altri e l'Agenzia delle Dogane - Circoscrizione Doganale di Roma 1, iscritta al n. 575 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti l'atto di costituzione di E.M. ed altri, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2008 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Uditi l'avvocato Giorgio Barili per E.M. ed altri, e l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, con ordinanza del 9 febbraio 2007, il Tribunale di Civitavecchia ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie), per contrasto con gli artt. 3, 23 e 97 della Costituzione;

che la disposizione viene censurata "nella parte in cui prevede l'applicazione, da parte del direttore della circoscrizione doganale competente per territorio, di una sanzione amministrativa per la violazione del divieto di eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, in prossimita' della linea doganale, senza dettare alcun criterio per la determinazione della nozione di "prossimita'" e, conseguentemente, per la individuazione da parte della Pubblica Amministrazione dei comportamenti da sanzionarsi";

che il giudizio a quo origina dall'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa comminata dall'Agenzia delle Dogane, nei confronti di una societa' in accomandita semplice e dei...

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