Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Restrizioni introdotte dalla legge n. 251 del 2005 concernenti le misure alternative alla detenzione - Divieto di concessione per piu' di una volta ai condannati dichiarati recidivi reiterati, per reati commessi prima dell'entrata in ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 58-quater, comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), aggiunto dall'art. 7, comma 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promossi con ordinanze del 10 febbraio 2006 dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro e del 9 novembre 2006 dalla Corte di cassazione, iscritte, rispettivamente, ai nn. 150 e 265 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1a serie speciale, dell'anno 2007 e nella edizione straordinaria del 26 aprile 2007;

Udito nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2008 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza del 10 febbraio 2006 (r.o. n. 150 del 2007), ha sollevato, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58-quater, comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), aggiunto dall'art. 7, comma 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui vieta la concessione per piu' d'una volta delle misure alternative alla detenzione ai soggetti riconosciuti recidivi reiterati con il titolo in esecuzione, senza tenere conto del grado di rieducazione raggiunto dall'interessato;

che il rimettente riferisce di essere chiamato a provvedere su istanze di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare (ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, della legge n. 354 del 1975) e della semiliberta', trasmesse...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT