DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 Agosto 2007, n. 273 - Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita'' e procedure per l''attuazione degli interventi a favore dell''innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall''art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (...

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 37 del 12 settembre 2007)

IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, recante la disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico; Visto, in particolare, l'art. 11 della legge regionale 26/2005, il quale prevede gli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone, demandando a regolamenti regionali la disciplina delle condizioni, dei criteri, delle modalita' e delle procedure per l'attuazione dei medesimi interventi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente; Visto, inoltre, l'art. 2, comma 2, della legge regionale 26/2005, il quale dispone che, ai fini degli interventi che configurano aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87, paragrafo, 1, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, sono recepite con regolamenti le definizioni corrispondenti a quelle di cui al comma 1 del medesimo art. 2, adottate dalla Commissione europea nell'ambito della pertinente disciplina comunitaria; Visto il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attivita' di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche adottato in base all'art. 3 della legge regionale 26/2005 con deliberazione della giunta regionale n. 2372 del 6 ottobre 2006 con particolare riferimento alle schede relative agli interventi di cui all'art. 11 della legge regionale 26/2005; Visto il documento recante la "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" approvato dalla Commissione europea in data 22 novembre 2006 e pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006; Vista la deliberazione n. 3169 del 22 dicembre 2006 che ha approvato, in via preliminare alla notifica, il "Progetto di regolamento concernente condizioni, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria"; Vista la deliberazione n. 548 del 16 marzo 2007 con cui e' stato riapprovato il "Progetto di regolamento concernente condizioni, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria", modificato sulla base delle indicazioni formulate dai competenti uffici comunitari; Preso atto che con lettera del 17 aprile 2007 le autorita' italiane hanno notificato alla Commissione europea detto progetto di regolamento e che ulteriori informazioni, richieste dalla Commissione con nota D/51775 (COMP/G3/AC D(2007) 223) del 25 aprile 2007, trasmessa alla Regione il 23 maggio 2007, sono state inviate con lettera del 28 maggio 2007, prot. 546/07, trasmessa alla Commissione in data 29 maggio 2007; Preso atto che la Commissione europea, con decisione C(2007)3295 del 2 luglio 2007, ha stabilito la compatibilita' del regime notificato relativo al suddetto progetto di regolamento con le regole del Trattato CE ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c); Atteso che ai sensi del punto 4 della citata deliberazione n. 548 del 16 marzo 2007 la giunta regionale si e' riservata la facolta' di modificare o integrare il progetto di regolamento sulla base delle eventuali osservazioni pervenute dai competenti organi comunitari; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1941 del 6 agosto 2007 con la quale si e' proceduto all'approvazione definitiva del regolamento precedentemente citato con l'introduzione di modifiche al testo, in particolare: a) agli articoli 2, 10, 11, 21, 27 e 31 del progetto di regolamento al fine di chiarire rispettivamente: l'inquadramento giuridico del regime d'aiuto; l'esclusione delle imprese in difficolta' e delle imprese che non hanno restituito aiuti illegali; le condizioni di ammissibilita' e rendicontazione delle spese generali; l'esclusione degli aiuti indiretti alle imprese per il tramite di enti di ricerca; gli obblighi di documentazione dell'effetto di incentivazione; b) agli articoli 6, 7, 16, 19, 21, 36, 38 e 50 del progetto di regolamento al fine di chiarire: l'indirizzo aggiornato del sito web della Regione Friuli-Venezia Giulia; le modalita' di comunicazione dell'adozione di provvedimento negativo; la determinazione del termine per la presentazione della rendicontazione; le finalita' del trattamento e della comunicazione dei dati acquisiti, il dies a quo di applicazione del regolamento; Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del regolamento suddetto; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"; Richiamato l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1941 del 6 agosto 2007;

Decreta: 1. E' approvato il "Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

ALLEGATO Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria
Capo I

Finalita' e disposizioni generali

Art. 1.

Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina le misure di aiuto, i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi volti a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone, in attuazione dell'art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), di seguito denominata legge.

Art. 2.

Regime di aiuto 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, i contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi, ad avvenuta approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, intervenuta con decisione C(2007)3295 del 2 luglio 2007, in osservanza della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C n. 323 del 30 dicembre 2006. 2. I contributi per le iniziative di cui all'art. 30, comma 1, relativamente alle spese elencate all'art. 32, comma 1, lettere a), b), c) e d), sono concessi in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (CE) 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.

Art. 3.

Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) ricerca applicata o industriale: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. Comprende altresi' la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca applicata o industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, a esclusione dei prototipi di cui alla lettera b); b) attivita' di sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi. Tra le attivita' puo' figurare la produzione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali ovvero di entrambe le tipologie, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di...

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