Ordinanza del 23 gennaio 2007 emessa dal Commissione tributaria regionale per la Liguria sul ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Genova 1 contro Galeotti Maria Imposte e tasse - Contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale - Determinazione del relativo importo in misura percentuale del reddito complessivo ...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 1568/05, depositato il 17 agosto 2005, avverso la sentenza n. 78/03/2004 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, proposto, dall'ufficio: Agenzia Entrate - Ufficio Genova 1;

Controparte: Galeotti Maria, via Paolo Boselli n. 5 - 16146 Genova, difesa da dott.ssa Elisabetta Bersani, dott. Temistocle Saponiero, piazza della Vittoria n. 12-12 - 16100 Genova.

Atti impugnati: Cartella di pagamento n. 04820010154964715 S.S.N. 1993.

F a t t o

L'Agenzia delle Entrate propone appello contro la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Genova ha accolto il ricorso di Galeotti Maria avverso la cartella di pagamento, relativa al contributo sanitario nazionale per l'anno 1994, a causa del mancato versamento, da parte della coniribuente, di quanto dovuto sulle somme percepite a titolo di assegno alimentare corrisposto dal coniuge separato.

La sentenza ha motivato l'accoglimento del ricorso sulla considerazione che per quanto riguarda l'assegno alimentare il contributo e' gia' stato assolto dal coniuge, e sulla inapplicabilta' per piu' volte, della stessa imposta in dipendenza del medesimo presupposto.

L'ufficio contesta tale interpretazione, dal momento che la base imponibile del contributo in discorso e' rappresentata dal reddito complessivo calcolato ai fini IRPEF, ai sensi dell'art. 8, d.P.R. n. 917 del 1986, relativo all'anno cui il contributo stesso si riferisce. Solo qualora la contribuente fosse stata ai fini previdenziali a carico del marito separato, la stessa non sarebbe stata soggetta alla tassazione in oggetto, ma nel caso di specie questo presupposto non si e' verificato. A norma dell'art. 47, lett. i), d.P.R. n. 917 del 1986, gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF e, conseguentemente, sono assoggettati al contributo in discorso.

L'assunto posto a base della pronuncia impugnata, relativo alla pretesa duplicazione dell'imposta, non puo' essere condiviso, perche' non e' stata fornita alcuna prova circa il preteso pagamento del contributo da parte del coniuge, e perche' i meccanismi per evitare la duplicazione devono essere stabiliti per legge.

L'ufficio appellante conclude per la riforma della sentenza impugnata.

D i r i t t o

I) La questione sottoposta al Collegio concerne la legittimita' della sottoposizione al contributo previsto dall'art. 31 legge n...

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