Ordinanza del 10 ottobre 2007 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile promosso da F. E. contro Cinestar Gestioni s.r.l. Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche - Progetti relativi alla cost...

IL TRIBUNALE

Nel reclamo camerale iscritto al n. 1472 del ruolo affari non conten-ziosi dell'anno 2007, ha emesso la seguente ordinanza.

  1. - E. F. portatore di handicap grave ai sensi della legge n. 104/92 ed invalido civile al 100% per tetraplegia postraumatica - recatosi il 19 febbraio 2007 presso la nuova multisala cinematografica inaugurata nella citta' di Reggio Emilia il 15 febbraio precedente, era costretto a prendere posto, nonostante la sala (la n. 10) fosse occupa-ta da circa 40 persone (su 144 posti disponibili), nella prima fila di-stante solo quattro metri dal megaschermo.

    Cio' premesso, conveniva la Cinestar S.p.a. davanti a questo tribunale con le forme previste dal combinato disposto degli articoli 3 della legge n. 67/2006, 43 e 44 del decreto legislativo n. 286/1998, chiedendo la ces-sazione della condotta discriminatoria, l'emanazione di ogni provvedi-mento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione stessa (com-preso la fissazione di un termine per l'adozione di un piano di rimo-zione dello stato di fatto), la condanna della convenuta al risarcimen-to del danno, anche non patrimoniale, e la pubblicazione del provvedi-mento a spese della controparte.

    A sostegno delle domande deduceva che il fatto che i portatori di handicap potessero essere collocati solo in prima fila costituiva una discriminazione; che ben prima dell'inaugurazione del nuovo multisala egli aveva denunciato agli organi di stampa (portando gli esempi della multisala Emiro di Rubiera e del Cinepiu' di Correggio) che l'alloggiamento dei disabili nel cinema li costringeva a stare in prima fila; che la questione era stata anche oggetto di interrogazione da parte del consigliere comunale Tommaso Lombardini; che l'assessore de-legato del Comune di Reggio Emilia aveva risposto all'interrogazione asserendo di avere contattato la Cinestar per trovare una soluzione al caso; che tuttavia la convenuta, incurante delle esigenze dei disabili e delle iniziative intraprese dal ricorrente ben prima della fine dei lavori edili, aveva realizzato una sala con alloggiamento per portatori di handicap solo in prima fila; che la discriminazione era concretizza-ta ostacolando di fatto ai disabili la normale fruizione del servizio.

  2. - Si costituiva la Cinestar gestioni S.r.l., assumendo di essere il soggetto legittimato a contraddire (in quanto la Cinestar S.p.a. era semplicemente una societa' facente parte del gruppo Cinestar).

    Replicava quest'ultima che la proprietaria del multiplex era la Tuttogiglio S.p.a.; che quest'ultima aveva concesso l'immobile in locazio-ne ad essa resistente; che dunque la supposta condotta discriminatoria allegata dal F., per la parte relativa alla realizzazione dell'edificio, non poteva esserle attribuita; che in quasi tutti i ci-nema i posti per i disabili sono collocati nelle prime file e comunque in posti non ottimali per la visione; che questo era tuttavia dovuto alla necessita' di assicurare il facile e sicuro accesso ed uscita ai disabili; che l'ingresso nella sala era posto vicino allo schermo, cosi' che gli avventori, per raggiungere le poltrone intermedie o le ultime, dovevano percorrere un corridoio in salita; che tale passaggio, per e-sigenze di sicurezza, doveva rimanere sempre libero; che dunque, per motivi di sicurezza e di tutela degli stessi disabili, i posti a loro riservati dovevano essere collocati in prossimita' delle uscite di sicu-rezza, ossia vicino alla prima fila; che anche la Pubblica amministra-zione non aveva rilevato nulla in ordine alla regolarita' della struttu-ra; che, del resto, la proprieta' aveva dotato il complesso di molti al-tri accorgimenti (parcheggi, ascensori, servizi igienici, segnaletica di emergenza, ecc...) al fine di favorire la fruibilita' dei disabili; che la tesi del ricorrente implicava uno stravolgimento del progetto archi-tettonico del multiplex, di dubbia realizzabilita'; che dunque non sus-sisteva alcuna discriminazione.

  3. - Il giudice di primo grado, ritenendo: a) che la collocazione in prima fila dei disabili rispondeva all'esigenza di tutela dell'incolumita' personale dei soggetti con ridotte capacita' motorie; b) che le soluzioni prospettate dal ricorrente (collocazione dei posti riservati ai disabili non in prima fila, realizzazione di un piano di ac-cesso in pendenza, realizzazione di un montascala per sedie a rotelle, creazione di un accesso dall'alto) in parte non assicuravano l'incolumita' dei disabili e, in altra parte, non erano realizzabili se non a costi sproporzionati - rigettava il ricorso.

    Il dottor E. F. proponeva reclamo.

    Resisteva la Cinestar, aggiungendo, come ulteriore motivo di reie-zione, di aver cessato l'attivita' di gestione di tutti i propri multi-sala.

  4. - Ritiene il tribunale che il presente giudizio vada sospeso, sussi-stendo una questione pregiudiziale di legittimita' costituzionale delle norme appresso indicate.

    Com'e' noto la legge n. 67/2006 aspira a promuovere, unitamente ad altre disposizioni normative statali o comunitarie (la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i di-ritti delle persone handicappate", la legge 9 gennaio 1989, n. 13, conte-nente "disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", la legge 30 marzo 1971, n. 118, "conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili", il regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, "regola-mento di attuazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere archi-tettoniche e trasporti pubblici", oggi sostituito dal decreto del Pre-sidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, "regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici", il decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, "prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamen-to e dell'eliminazione delle barriere architettoniche", il decreto le-gislativo 9 luglio 2003, n. 216, "attuazione della direttiva 2000/78/Ce per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro", la direttiva 2000/43/Ce del consiglio del 29 giugno 2000 "che attua il principio della parita' di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT