Ordinanza del 19 settembre 2007 emessa dal Tribunale di Parma nel procedimento penale a carico di Ceruti Violentino Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Irragionevole disparita' di trattamento rispe...

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del processo d'appello n. 14/2005 registro del tribunale, che vede come imputato appellante Ceruti Violentino, osserva quanto segue.

Con sentenza pronunciata il 19 aprile 2005, il Giudice di pace di Parma ha condannato il Ceruti alla pena di euro 1.032 di multa per i reati di cui agli articoli 582, 594 e 612 del codice penale, tutti commessi in Parma il 30 novembre 2002 in danno del cittadino albanese Cela Aulon. Il Ceruti ha proposto tempestivamente impugnazione avverso la suddetta sentenza di condanna ed il dibattimento d'appello davanti a questo tribunale e' gia' iniziato. Con memoria depositata nella cancelleria del tribunale il 12 settembre 2007, il difensore dell'imputato ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 157, comma quinto del codice penale, nella parte in cui la suddetta norma non prevede un termine di prescrizione di tre anni anche per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace e puniti esclusivamente con la pena pecuniaria della multa o dell'ammenda.

In estrema sintesi, le argomentazioni dedotte dal difensore a sostegno della suddetta eccezione sono le seguenti:

ai sensi del nuovo comma quinto dell'articolo 157 del codice penale, cosi' come modificato dall'articolo 6 della legge n. 251/2005, ai reati oggi di competenza del giudice di pace puniti con pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, ovvero con le pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita', deve essere applicato il termine di prescrizione di tre anni;

in virtu' del comma primo dello stesso articolo 157 del codice penale, per i reati di competenza del giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria, e quindi in astratto di minore gravita' rispetto a quelli puniti con le pene cosiddette "paradetentive", e' invece previsto un termine di prescrizione assai piu' lungo, pari a sei anni per i delitti ed a quattro anni per le contravvenzioni;

tale meccanismo comporta una disparita' di trattamento del tutto irragionevole, idonea a ledere i principi tutelati dall'articolo 3 della Costituzione e non eliminabile per via interpretativa dal giudice ordinario;

alla palese incongruenza del testo legislativo puo' porsi rimedio soltanto con un intervento della Corte costituzionale, che, mediante la dichiarazione di parziale illegittimita' costituzionale del comma quinto dell'articolo 157 del codice penale, renda applicabile il termine di prescrizione di tre anni anche ai reati di...

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