Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Regioni (in genere) - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disciplina delle cause di ineleggibilita' e incompatibilita' con la carica di consigliere regionale - Testo di legge ex art. 15, secondo comma, dello statuto - Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione - Ricorso del Gov...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettera s), e 2, lettera e), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 28 maggio 2007, depositato in cancelleria il successivo 6 giugno ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2007.

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;

Udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2008 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Valle d'Aosta.

Ritenuto in fatto

  1. - Sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta del 2 maggio 2007, n. 18, e' stato pubblicato il "Testo di legge di cui all'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, recante "Disciplina delle cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale", approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 aprile 2007, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti".

    Con ricorso notificato il 28 maggio 2007, depositato il successivo 6 giugno ed iscritto al numero 28 del registro ricorsi dell'anno 2007 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera s), e comma 2, lettera e), del suddetto testo di legge.

    Successivamente e' stata emanata - non essendo stata presentata alcuna richiesta di referendum - la legge regionale 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale), pubblicata in data 14 agosto 2007 sul Bollettino Ufficiale n. 33.

    Con il ricorso in esame lo Stato lamenta la violazione degli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione, quest'ultimo anche in relazione ai principi della legislazione statale.

    1.1. - Il ricorrente premette che i commi 1, lettera s), e 2, lettera e), dell'art. 2 della legge regionale in questione, comprendono, rispettivamente, tra coloro che non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale "il Rettore dell'Universita' della Valle d'Aosta/Universite' de la Vallee d'Aoste" e "i professori, i ricercatori in ruolo ed i titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta". Le censure proposte derivano dal fatto che, da un lato, l'art. 2 Cost. garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita'; dall'altro, l'art. 3 Cost. riconosce a tutti i cittadini pari dignita' sociale e uguaglianza dinanzi alla legge, senza distinzione alcuna, attribuendo, altresi', alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Infine, la normativa regionale impugnata, secondo il ricorrente, lede sia l'art. 51, primo comma, Cost., per il quale tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, sia l'art. 51, terzo comma, Cost., il quale sancisce che chi e' chiamato a ricoprire cariche pubbliche ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il proprio posto di lavoro.

    1.2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ricorda - richiamando, in merito, alcune pronunce - come la Corte costituzionale abbia piu' volte affermato che l'eleggibilita' costituisce la regola, mentre l'ineleggibilita' e' l'eccezione ed abbia dichiarato l'illegittimita' costituzionale di numerose norme restrittive del diritto di elettorato passivo. Ed infatti, l'art. 51 Cost., riferendosi ai requisiti per l'accesso alle cariche elettive, sottintende il bilanciamento tra il diritto individuale di elettorato passivo e la tutela delle cariche pubbliche. Deduce l'Avvocatura dello Stato, pertanto, che la non candidabilita' non deve essere uno strumento di alterazione dei meccanismi di partecipazione dei cittadini alla vita politica, ma deve assicurare la libera e genuina espressione del voto popolare, nonche' la primaria esigenza dell'autenticita' della competizione elettorale. Le eccezioni, quindi, non si devono tradurre in ingiustificate discriminazioni, in quanto deroghe alla normativa vigente su tutto il territorio nazionale sono possibili solo nei limiti strettamente necessari alla tutela di altro interesse costituzionalmente protetto e secondo le regole della necessita' e della ragionevole proporzionalita'.

    1.4. - Detti limiti, ad avviso del ricorrente, valgono anche per le Regioni a statuto speciale, sia in forza del principio fondamentale di cui all'art. 51 Cost., sia perche', per esigenze di uniformita' su tutto il territorio nazionale, la disciplina regionale sui requisiti di accesso alle cariche elettive deve essere strettamente conforme ai principi della legislazione statale.

    1.5. - Conclude la difesa dello Stato che la disciplina ora sottoposta al vaglio di costituzionalita' e' illegittima in quanto del tutto priva di giustificazione, non ravvisandosi, a fondamento della stessa, motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un preminente interesse generale.

  2. - Con memoria depositata il 15 giugno 2007 si e' costituita in giudizio la Regione Valle d'Aosta, la quale ha chiesto che la questione di costituzionalita' sia dichiarata inammissibile o non fondata.

    2.1. - Innanzitutto, la Regione deduce che le censure proposte con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. sono prive di motivazione e pertanto inammissibili.

    2.2. - La censura formulata con riguardo all'art. 51 Cost., appare, invece, non fondata in ragione di una pluralita' di argomentazioni.

    2.3. - La resistente, in particolare, deduce che nei propri confronti non possono operare, in ragione dell'autonomia speciale costituzionalmente garantita di cui gode, i limiti, invocati dalla difesa dello Stato, costituiti dai principi della legislazione statale.

    L'art. 15 dello statuto di...

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