REGOLAMENTO REGIONALE 9 Agosto 2007, n. 11 - Disciplina della Commissione per la promozione della qualita'' in materia di strutture ricettive e di attivita'' turistiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 36 del 14 agosto 2007)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 6 e 108, comma 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale), disciplina la composizione, la durata e il funzionamento della Commissione per la promozione della qualita', di seguito denominata Commissione, nonche' le forme di coordinamento con l'attivita' dell'Osservatorio regionale sul turismo di cui all'art. 7 della legge regionale n. 18/2006. 2. La Commissione, istituita presso la Direzione regionale competente in materia di turismo, e' strumento tecnico operativo della Regione e svolge funzioni consultive, di indirizzo tecnico e monitoraggio in materia di strutture ricettive e di attivita' turistiche ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 18/2006.

    Art. 2.

    Commissione per la promozione della qualita'

  2. La Commissione e' nominata dalla Giunta regionale ed e' composta da: a) il Direttore regionale competente in materia di turismo, con funzioni di presidente; b) due componenti esperti rispettivamente in certificazioni di qualita' nei servizi e in attivita' ricettive, ristorazione ed enogastronomia, designati dalla Giunta regionale; c) due componenti esperti rispettivamente in attivita' ricettive e formazione del personale, designati congiuntamente dalle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative. 2. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. 3. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza per ciascuna seduta nonche' il rimborso delle spese documentate. 4. L'ammontare del gettone di presenza e i criteri per il rimborso delle spese sostenute sono stabiliti con atto della Giunta regionale. 5. Ai lavori della Commissione partecipano in via permanente le strutture regionali competenti in materia di turismo, che svolgono funzioni di supporto tecnico-amministrativo e di segreteria, e l'Agenzia regionale di promozione turistica.

    Art. 3.

    Attivita' della Commissione

  3. La Commissione, ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 18/2006, avanza proposte alla Giunta regionale relativamente: a) alla classificazione delle strutture...

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