Ordinanza del 20 settembre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sui ricorsi riuniti proposti da Alnizami Bachchar ed altri contro Comune di Mariano Comense ed altri Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Riconduzione della normativa stes...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunziato la seguente ordinanza.

Su1 ricorso iscritto al RG. 1371/2007, proposto da Alnizami Bachchar, titolare della ditta individuale "Rosi Phone Center", rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice De Simone e Flavio Cermola ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nemni in Milano, via S. Marco n. 23, contro il Comune di Mariano Comense, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari, presso il cui studio in Milano, c.so Vittorio Emanuele II n. 15, e' elettivamente domiciliato per l'annullamento dell'ordinanza di cessazione dell'attivita' di phone center sito in Mariano Comense alla via Montebello n. 68, emessa ai sensi e per gli effetti dell'art 10 legge regionale n. 6/2006 dal responsabile del procedimento area sportello unico attivita' produttive del comune di Mariano Comense; della comunicazione dell'avvio di procedimento notificato in data 27 aprile 2007 nei confronti del sig. Alnizani Bachchar da parte del responsabile del procedimento; Sul ricorso iscritto al R.G. 1380/2007, proposto da Selouma Mohamed Omar, in qualita' dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Pezzucchi e Manlio Vicini, ed elettivamente domiciliato in Milano: via Visconti Venosta 2 presso lo studio dell'avv. Giorgio Massa; contro il Comune di Muggio', in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Brambilla Pisoni, presso il cui studio e' selettivamente domiciliato in Milano, via Visconti di Modrone n. 6, per l'annullamento dell'ordinanza n. 1/2007 (prot. 13970) di chiusura dell'attivita' di centro di telefonia in sede fissa (phone center) di cui e' titolare il ricorrente in Muggio', piazza Garibaldi, 23, emesso in data 10 maggio 2007 dal Responsabile del Settore Patrimonio-Commercio-Ecologia del Comune di Muggio'; Sul ricorso iscritto al R.G. 1381/2007, proposto dalla societa' General Store Market di Ulhaq Ahtasham & C. S.a.s. in qualita' del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Pezzucchi e Manlio Vicini, ed elettivamente domiciliata in Milano, via Visconti Venosta n. 2 presso lo studio dell'avv. Giorgio Bonamassa, contro il Comune di Limbiate, in persona del sindaco pro tempore, per l'annullamento dell'ordinanza di cessazione dell'attivita' di centro di telefonia in sede fissa (phone center) di cui e' titolare la societa' ricorrente in Limbiate, viale Dei Mille, 136, emesso in data 15 maggio 2007 dal dirigente del settore Finanziario del Comune di Limbiate; Sul ricorso iscritto al R.G. 1425/2007, proposto dalla soc. 2K NET srl in persona del legale rappresentante sig. Paolo Columbo, rappresentata e difesa dagli avv. Leonardo Bardi, Ettore Marinelli e Claudio Casiraghi, presso lo studio dei quali e' elettivamente domiciliata in Milano, corso di Porta Romana 78, contro il Comune di Milano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Antonella Fraschini, Ruggero Meroni, Elena Ferradini, Irma Marinelli, Ariberto Limongelli, Anna Maria Pavin, Maria Sorrenti e Donatella Silvia, presso i quali e' elettivamente domiciliato in Milano, via della Guastalla n. 8, negli uffici dell'avvocatura comunale; l'Asl di Milano, in persona del direttore pro tempore per 1'annullamento del provvedimento n. prot. 441136/2007, adottato dal comune di Milano, attivita' produttive in data 10 maggio 2007, e di tutti gli atti presupposti ivi compreso il parere reso in fase endoprocedimentale dalla Asl Citta' di Milano; Sul ricorso iscritto al R.G. 1426/2007, proposto da Chen Rongmei, in qualita' dell'omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dagli avv. Leonardo Bardi, Ettore Marinelli e Claudio Casiraghi, presso lo studio dei quali e' elettivamente domiciliato in Milano, corso di Porta Romana n. 78, contro il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Antonella Fraschini, Ruggero Meroni, Elena Ferradini, Irma Marinelli, Ariberto Limongelli, Anna Maria Pavin, Maria Sorrenti e Donatella Silvia, presso i quali e' elettivamente domiciliato in Milano, via della Guastalla n. 8, negli uffici dell'avvocatura comunale; l'Asl di Milano, in persona del direttore pro tempore e per l'annullamento del provvedimento n. prot. 464360/2007, adottato dal Comune di Milano, attivita' produttive in data 14 maggio 2007; Sul ricorso iscritto al R.G. 1519/2007, proposto da Naveed Mohammad, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluca Mura e Rosalia Bennato, presso lo studio dei quali e' elettivamente domiciliata in Milano, viale Monte Nero n. 53: contro il Comune di Milano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Antonella Fraschini, Ruggero Meroni, Elena Ferradini, Irma Marinelli, Ariberto Limongelli, Anna Maria Pavin, Maria Sorrenti e Donatella Silvia, presso i quali e' elettivamente domiciliato in Milano, via della Guastalla n. 8, negli uffici dell'avvocatura comunale, per l'annullamento del provvedimento n. 464340 del 21 maggio 2007, adottato dal Comune di Milano, con il quale e' stata disposta "la cessazione immediata della sola attivita' di "Phone Center" (Centro di telefonia in sede fissa) nei locali siti in Milano via Cenisio n. 37,(...)"; Sul ricorso iscritto al R.G. 1526/2007, proposto dalla ditta Mukta Phone & Video Center s.a.s. di Rahaman Mizmur & C., in persona del legale rappresentante sig. Rahaman Mizanur, rappresentata e difesa dagli avv. Gianluca Mura e Rosalia Bennato, presso lo studio dei quali e' elettivamente domiciliata in Milano, viale Monte Nero n. 53, contro il comune di Milano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Antonella Fraschini, Ruggero Meroni, Elena Ferradini, Irma Marinelli, Ariberto Limongelli, Anna Maria Pavin, Maria Sorrenti e Donatella Silvia, presso i quali e' elettivamente domiciliato in Milano, via della Guastalla n. 8, negli uffici dell'avvocatura comunale; per 1'annullamento del provvedimento n. prot. 441132/2007 del 14 maggio 2007, adottato dal Comune di Milano, con il quale e' stata disposta "la cessazione immediata della sola attivita' di "Phone Center" (Centro di telefonia in sede fissa) nei locali siti in Milano via Gaffurio n. 5, (...)". Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni civiche intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Viste le domande di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati; Viste le ordinanze cautelari di accoglimento a termine, relative a tutti i ricorsi in epigrafe, deliberate dalla Sezione alla medesima Camera di consiglio in riferimento alla presente questione costituzionalita'; Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Visti gli atti tutti delle cause; Uditi alla Camera di consiglio del 10 luglio 2007 (relatore dott. Paolo Passoni), i procuratori delle parti presenti come da verbale;

F a t t o I ricorrenti sono titolari di phone center preesistenti all'entrata in vigore della legge della regione Lombardia 3 marzo 2006 n. 6, con la quale...

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