Ordinanza del 23 aprile 2007 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania nel procedimento penale a carico di Amoroso Francesco Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 9...

IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e di contestuale sospensione del giudizio - art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87. Pronunziando nel procedimento penale a carico di Amoroso Francesco, imputato del delitto di cui agli artt. 81 c.p.v. c.p. e 73, d.P.R. n. 309/1990 "perche', con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, deteneva per fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo Ecstasy pari a 9 pasticche, nonche' cedeva a titolo gratuito una pasticca di Ecstasy a Sechi Giovanni ed altre pasticche della medesima sostanza psicotropa a terzi non identificati ricavando la somma di € 347,20. Con la recidiva reiterata e specifica. Acc. in S. Teresa Gallura, il 20 febbraio 2007, ore 17 circa". Udita l'istanza, avanzata all'udienza del 26 febbraio 2007, con cui l'avv. Francesco Manai, difensore di fiducia dell'imputato, sollevava la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., cosi' come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione; Esaminati gli atti e le deduzioni della difesa; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione.

Osserva 1) I fatti del giudizio. In data 20 febbraio 2007 Amoroso Francesco fu tratto in arresto nella flagranza del delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e fu condotto dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania in composizione monocratica per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo. Convalidato l'arresto e applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, si' dispose procedersi nelle forme del rito direttissimo. Dopo aver fruito dei termini a difesa, all'udienza del 26 febbraio 2007 l'imputato, presente, chiese di procedere ai giudizio nelle forme del rito abbreviato condizionato alla acquisizione di prove documentali relative alla propria capacita' reddituale (documentazione attestante la percezione da parte dell'imputato di un sussidio di disoccupazione mensile pari a 800 euro circa). Acquisita la produzione documentale e invitate le parti a formulare le conclusioni, il difensore sollevo' la questione di legittimita' costituzionale del disposto di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen., come modificato dall'art. 3, legge n. 251/2005, nella parte in cui lo stesso pone il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle ritenute circostanze aggravanti nei casi previsti dall'art. 99, comma quarto, cod. pen. All'udienza del 2 aprile 2007 - alla quale il processo veniva rinviato per l'approfondimento in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - il difensore propose note scritte a sostegno della istanza e il processo fu aggiornato all'udienza del 23 aprile 2007 per la pubblicazione mediante lettura in udienza della presente ordinanza. Nelle discussione orale e nelle deduzioni scritte sopra menzionate il difensore dell'imputato ha elencato talune circostanze atte a sussumere il fatto contestato all'imputato sotto l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Tra gli elementi piu' significativi in tal senso la difesa ha annoverato la ridotta quantita' di sostanza sfupefacente in possesso dell'imputato ed oggetto di cessione - di poco superiore alla soglia stabilita dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49 per la configurazione del mero illecito amministrativo -, la mancanza di una forma anche rudimentale di organizzazione e di mezzi nell'attivita' di cessione della sostanza medesima, il fatto che la cessione medesima fosse a titolo gratuito e del tutto occasionale. Il difensore ha inoltre tracciato un quadro di elementi di fatto, relativi anche alla condotta post-delittuosa dell'imputato, idonei a consentire il riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. Tra i fatti enucleati' dal difensore emergono la condotta collaborativa dell'imputato con le forze dell'ordine e con l'autorita' giudiziaria, la dichiarazione da parte dell'imputato stesso di circostanze giustificative del possesso di denaro che hanno trovato riscontro nella documentazione prodotta, la modesta offensivita' penale del fatto nel suo complesso e la necessita' di adeguare la sanzione alla concreta entita' del fatto. Cio' premesso, il difensore ha rilevato che il disposto dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella sua formulazione attuale conseguente alle modifiche introdotte dalla legge n. 251/2005, impedirebbe al giudice di formulare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti individuate nel caso concreto - ad effetto speciale e generiche - rispetto l'aggravante di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., traghettando meccanicamente il fatto senza alcuna possibilita' per il giudicante di sottrarsi a tale automatismo - nella fattispecie di...

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