Ordinanza del 16 ottobre 2007 emessa dal Giudice di pace di Napoli sul ricorso proposto da Miele Grazia Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Ricorso immediato al giudice - Formulazione da parte del pubblico ministero di parere contrario alla citazione - Mancata previsione della possibilita' per il giudice di emettere il d...

IL GIUDICE DI PACE Letti gli atti del procedimento proposto da Miele Grazia, in data 10 maggio 2007 nei confronti di Maiello Concetta; Visto il parere del p.m., depositato il 23 maggio 2007; Visto la propria comunicazione al p.m., datata 5 giugno 2007; Visto l'art. 26, d.lgs. n. 274/2000; Riesaminati gli atti in Camera di consiglio, ha pronunziato la seguente ordinanza.

I n f a t t o Miele Grazia, nata a Napoli il 17 gennaio 1953, residente in Casoria alla via Renato Carosone, traversa n. 6, sc. b, int. 2, proponeva ricorso immediato contro Maiello Concetta - residente al piano sottostante al suo - per offese al suo decoro e onore, tentativo di aggressione, chiedendone la punizione. Illustrava le circostanze di fatto in cui si erano verificate le suddette ipotesi di reato, indicando i mezzi istruttori, le norme di legge violate e formulando l'addebito. Il ricorso era previamente depositato alla Procura della Repubblica di Napoli in data 10 maggio 2007. Con atto 23 maggio 2007 il p.m. depositava il proprio parere, con il quale chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile perche' mancante della compiuta identificazione della indagata, difettando il luogo e la data di nascita della stessa, in violazione dell'art. 21, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 274/2000; Il giudice, con la comunicazione sopra indicata, faceva osservare che la Corte costituzionale con ordinanza n. 83 del 2 marzo 2004, aveva dichiarato la manifesta inammissibilita' della questione relativa all'omissione dei dati identificativi delle persone contro cui era rivolto un precedente ricorso immediato, stante l'interpretazione datane dalla suprema Corte di cassazione medio tempore; Riportava gli arresti 24 aprile 2003, n. 19265 e 16 maggio 2003, n. 21714 della Corte di cassazione, con i quali il supremo Collegio aveva annullato la sentenza di altro g.d.p., che (in identica controversia), aveva dichiarato inammissibile il ricorso immediato per omessa indicazione, da parte del ricorrente, del luo-go e della data di nascita della persona citata in giudizio; aveva escluso la sussistenza a carico del ricorrente di un onere di preventiva identificazione di coloro nei cui confronti era rivolto il ricorso, purche' individuabili; che comunque la identificazione poteva essere effettuata nel corso del giudizio. Invitava pertanto il p.m. a voler formulare il capo di imputazione. Il procedimento ritornava al suo esame, assente la formulazione del capo di imputazione, per cui riteneva...

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