Ordinanza del 10 maggio 2007 emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma nei giudizi riuniti di opposizione agli atti esecutivi promossi dall'Assimmobil di Assennato Maria Laura & C. s.a.s. contro Capitalia S.p.A. (gia' Banca di Roma S.p.A.) ed altri. Procedimento civile - Espropriazione immobiliare - Giudizio di opposizione agli a...

IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza di remissione alla Corte costituzionale (ex artt. 136 Cost.; 1, legge cost. 1948, n. 1; 23, legge 1953, n. 87) nelle procedure riunite di opposizione agli atti esecutivi promosse da Assimobil di Assennato Maria Laura (Avvocato Egidio Lanari); Contro Banca di Roma S.p.A. ora Capitalia S.p.A. (Avvocato Marcello Freudiani); Banca Monte dei Paschi di Siena - Concessionaria del Servizio riscossione tributi (Avvocato Pietro Frontoni); GERIT S.p.A. (Avvocato Gianluca Mantellini); Michele Russo; aggiudicatario (Avvocati Francesco Pappalardo e Mario Pacchia). Sciogliendo la riserva assunta nell'udienza del 26 gennaio 2007, con termini di giorni trenta per note illustrative; Letti ed esaminati gli atti delle parli relativi ai giudizi di opposizione ed esaminato il fascicolo della procedura esecutiva; Esaminata la questione di costituzionalita' posta dall'opponente con il ricorso depositato in data 18 maggio 2006

O s s e r v a Nella fattispecie viene in considerazione la legittimita' costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 495 c.p.c., come novellata, in rapporto alle disposizioni dettate in regime transitorio, precisamente nell'art. 2, comma 3, lett. e), n. 6.1), d.l. n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005, che sostituisce le parole "in qualsiasi momento anteriore alla vendita" con le parole "prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 c.p.c.", e nell'art. 2, comma 3-sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall'art. 1, comma 6 della legge n. 263 del 2005, ulteriormente modificato ai sensi dell'art 39-quater, d.l. n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 51 del 2006, in cui e' prescritto "questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006". 1) Giudizio di rilevanza. Ritiene questo giudice che sia rilevante la questione di costituzionalita' al fine del decidere. Invero, l'opponente con il primo ricorso, depositato in data 16 maggio 2006, chiedeva che fosse dichiarato nullo il verbale di vendita redatto dal notaio delegato in data 12 maggio 2006, alle ore 15,30, con conseguente revoca dell'aggiudicazione, poiche' lo stesso giorno del 12 maggio 2006 il debitore aveva depositato istanza di conversione con versamento della somma richiesta ai sensi dell'art. 495 c.p.c.; con successivo ricorso, depositato in data 18 maggio 2006, l'opponente impugnava il provvedimento del giudice dell'esecuzione del 12 maggio 2006, e depositato dalla cancelleria il 15 maggio 2006, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di conversione sopra detta, inammissibilita' che era cosi' motivata "...rilevato che, per effetto delle chiare disposizioni di attuazione, la nuova formulazione dell'art. 495 c.p.c. si applica anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della riforma". Orbene, il tenore letterale dettato nel regime transitorio "questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore" non lascia dubbi interpretativi sulla scelta retroattiva operata dal legislatore della riforma, tant'e' che e' fatta salva l'applicazione secondo le norme precedentemente in vigore" solo per la fase relativa alla vendita, laddove gia' sia stata emanata la relativa ordinanza; e' cosi', infatti, che testualmente ha dichiarato il legislatore "...Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore". La chiara espressione "la stessa", contenuta nella disposizione appena riferita, non puo' che rivolgersi alla fase della sola vendita, vale a dire allo svolgimento di ognuna delle attivita' che conducono alla definizione del procedimento di vendita che avviene con l'emissione del decreto di trasferimento, con preclusione dell'applicazione della disciplina previgente ad ogni diversa attivita' processuale delle procedure pendenti. Invero, la limitazione dell'ultrattivita' della vecchia normativa per la sola fase della vendita emerge tanto piu' quanto maggiormente e' evidente la struttura della procedura esecutiva. Tanto deve essere affermato in linea con l'indirizzo della Corte di cassazione, elaborato con riguardo alle nullita' insanabili, secondo cui il processo esecutivo e' strutturato non come una sequenza di atti preordinati ad un unico provvedimento finale, come il processo ordinario di cognizione, ma come una serie autonoma di atti ordinati a successivi e distinti provvedimenti; con la conseguenza che le...

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