Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Opposizione al decreto ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Riduzione a cinque giorni nel caso di assegnazione di termine di comparizione inferiore a quello ordinario - Applicabilita' di tale regola (elevata a 'diritto vivente') pur se ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK; Francesco AMIRANTE; Ugo DE SIERVO; Paolo MADDALENA; Alfio FINOCCHIARO; Alfonso QUARANTA; Luigi MAZZELLA; Gaetano SILVESTRI; Maria Rita SAULLE; Giuseppe TESAURO; Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 165, 645 e 647 del codice di procedura civile e dell'art. 71 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, promossi con ordinanze del 28 dicembre 2005 dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Beltrami Fausto ed altri e Fontanella Luigi e del 9 marzo 2006 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra la Lidl Italia s.r.l. e la Grotto s.r.l., iscritte ai nn. 96 e 156 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 15 e 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2006. Visti gli atti di costituzione di Beltrami Fausto ed altri, di Fontanella Luigi e della Lidl Italia s.r.l., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2007 il giudice relatore Alfio Finocchiaro; Uditi gli avvocati Massimo Ferrari per Beltrami Fausto ed altri, Gian Andrea Chiavegatti e Angelo Anglani per la Lidl Italia s.r.l. e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, nel corso di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale ordinario di Reggio Emilia ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli articoli 165, 645 e 647 del codice di procedura civile, per violazione degli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione;

che il giudice a quo ha premesso che Fausto, Ernesto e Raffaella Beltrami avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato Luigi Fontanella, con atto notificato il 20 luglio 2005, invitandolo a comparire per l'udienza del 20 ottobre 2005 (assegnando un termine di comparizione di 35 giorni liberi, tenuto conto della sospensione feriale);

che i predetti Beltrami si erano costituiti in giudizio, nella causa di opposizione, il 27 luglio 2005, depositando l'originale della citazione, il fascicolo di parte e la nota di iscrizione a ruolo;

che, all'udienza del 22 dicembre 2005, l'opposto - preliminarmente - aveva chiesto l'immediata discussione della causa, ai sensi dell'articolo 281-sexies cod. proc. civ., o, in subordine, la concessione della provvisoria esecuzione, sul presupposto del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo per la tardiva costituzione degli opponenti effettuata oltre il termine di cinque giorni dalla notifica della citazione in opposizione;

che, tutto cio' premesso, il Tribunale rimettente, sottolineata la rilevanza della questione sollevata ai fini della decisione sia sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, sia nel merito, e tracciato l'excursus storico della comparizione a udienza fissa, non prevista nell'impianto originario del codice di procedura civile del 1942, ma introdotta con legge 14 luglio 1950, n. 581 (Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile), osserva che l'interpretazione costantemente data dalla giurisprudenza di legittimita' al combinato disposto degli artt. 165, 645 e 647 cod. proc. civ. - secondo cui "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla meta' del termine di costituzione dell'opponente, ai sensi dell'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a sessanta giorni, anche se determinata da errore" ed ancora "la tardiva costituzione dell'opponente determina l'improcedibilita' dell'opposizione e legittima la dichiarazione di definitiva esecutivita' del decreto opposto, non potendo il giudizio di opposizione essere piu' proseguito" (Cass. 4 settembre 2004, n. 17915) -, nonostante sia stata dettata al fine di preservare i diritti difensivi dell'opposto, risulta eccessivamente e ingiustificatamente gravosa per l'opponente, che rimane obbligato alla costituzione entro cinque giorni dalla notificazione della citazione, a pena...

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