DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 Agosto 2007, n. 249 - Regolamento recante 'Modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272/Pres. concernente 'Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano''. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia

Giulia n. 34 del 22 agosto 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

Visto, in particolare, l'art. 46 della legge regionale n. 12/2002 che disciplina le finalita' del Fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia e stabilisce la durata massima per la concessione dei finanziamenti per investimenti aziendali;

Vista la legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e, in particolare l'art. 6, comma 61, che modifica l'art. 46 della legge regionale n. 12/2002 aumentando da dieci a quindici anni la durata massima della concessione dei finanziamenti per investimenti aziendali;

Visto il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272, successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione 10 gennaio 2006, n. 04/Pres., con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2006, n. 0421/Pres., con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2006, n. 0425/Pres. e con decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2007, n. 0176/Pres.;

Visto il comma 3 dell'art. 24 del sopra citato Testo unico che disciplina quanto stabilito dall'art. 46 della legge regionale n. 12/2002;

Ritenuto conseguentemente necessario modificare il sopra citato Testo unico emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 e successive modifiche, al fine di adeguare l'art. 24, comma 3 a quanto stabilito dall'art. 6, comma 61, della legge regionale n. 12/2006;

Ritenuto, inoltre, necessario aggiornare l'indirizzo web relativo al settore dell'artigianato richiamato nel sopra citato Testo unico;

Ritenuto, pertanto, di approvare le modifiche regolamentari secondo il testo che in allegato forma parte integrante del presente atto;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" ed in particolare l'art. 30 della stessa che, per la concessione di incentivi, prevede che l'emanazione dei criteri e delle modalita' avvenga in forma di regolamento;

Visto l'art., 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta...

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