LEGGE 8 Maggio 2007, n. 13 - Disposizioni in favore dell''esercizio di attivita'' economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2007.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 22

dell'11 maggio 2007)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Disposizioni in favore dell'esercizio di attivita' economiche in siti

SIC e ZPS

  1. Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i siti SIC e ZPS. Le valutazioni di incidenza che interessino siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dell'ente parco.

  2. Sono di competenza dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le valutazioni di incidenza che riguardano l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, ivi compresi i piani agricoli e faunisticovenatori che non sono stati ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

  3. I comuni e gli enti parco sono tenuti ad adottare le determinazioni sulle valutazioni di incidenza entro il termine di sessanta giorni. Decorso il predetto termine, la pronuncia sulla valutazione di incidenza e' rilasciata in via sostitutiva dall'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che deve adottarla entro il successivo termine di sessanta giorni, (periodo omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

  4. (Comma omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

  5. (Comma omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

    Art. 2.

    Aree contigue ai parchi regionali

  6. Per gli effetti di cui all'art. 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aree contigue ai parchi regionali le aree di protezione di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.

  7. (Comma omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

    Art. 3. Costituzione di una societa' a totale capitale pubblico per la promozione del turismo in Sicilia

  8. Per la promozione e lo sviluppo dell'attivita' turistica in Sicilia, ivi compresa la realizzazione di studi e ricerche di settore nonche' di iniziative turistiche e di rilevanza turistica, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e' autorizzato a costituire una societa' di capitali, con sede...

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