LEGGE REGIONALE 28 Novembre 2007, n. 12 - Incentivi alle imprese per l''attivazione del Piano di azione per lo sviluppo economico regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 63-bis del 3 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. La Regione Campania, in base alla competenza residuale in materia di sviluppo economico ed attivita' produttive e, in conformita' con i principi fondamentali statali nelle materie di legislazione concorrente e con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di stato alle imprese, promuove azioni di sviluppo del sistema produttivo regionale anche attraverso l'istituzione di regimi di aiuto alle imprese.

  2. La presente legge definisce i criteri generali cui si attengono gli aiuti regionali, destinati al finanziamento di interventi per lo sviluppo delle imprese che operano sul territorio regionale attraverso la concessione di incentivi, secondo criteri e metodi intesi a massimizzare l'efficacia complessiva e la rapidita' e semplicita' di attuazione, sulla base anche degli obiettivi conseguiti e delle esigenze del mercato.

  3. La terminologia utilizzata nella presente legge fa riferimento alle definizioni della normativa comunitaria e nazionale vigente.

  4. Per quanto attiene alla normativa di incentivi alle imprese, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

    Art. 2. Incentivi alle imprese con procedura negoziale contratto di programma regionale

  5. Il contratto di programma regionale e' finalizzato a valorizzare la contrattazione programmata a livello regionale e a favorire l'attuazione di interventi complessi di sviluppo territoriale e settoriale realizzati da una singola impresa o da gruppi di imprese nell'ambito della programmazione concertata e volti a generare positive ricadute sul sistema produttivo regionale.

  6. Il contratto di programma regionale costituisce lo strumento regionale, coerente con le normative settoriali, con le scelte del documento strategico regionale, con gli indirizzi urbanistico-territoriali, per l'attuazione di politiche di sviluppo locale intese a:

    1. attuare una politica selettiva per migliorare la capacita' di innovazione e la qualita' delle imprese attraverso la valorizzazione di determinati settori strategici;

    2. promuovere ed attrarre investimenti produttivi sul territorio regionale per il rilancio dell'economia regionale;

    3. far crescere il tessuto produttivo esistente, anche attraverso l'aggregazione economica delle imprese, l'allargamento dimensionale delle stesse e puntando sulle eccellenze;

    4. assicurare l'efficacia e la coerenza dell'intervento pubblico, integrandone i diversi ambiti di intervento relativi ad attivita' produttive, ricerca ed innovazione tecnologica, formazione ed occupazione;

    5. conseguire l'efficienza e l'efficacia dei procedimenti di spesa in coerenza con la programmazione finanziaria regionale, integrando risorse regionali, nazionali e comunitarie;

    6. favorire l'integrazione della Regione con il sistema finanziario coinvolto nel finanziamento delle iniziative e nel raggiungimento degli obiettivi economico-sociali prefissati.

  7. Gli aiuti, a valere sul contratto di programma regionale stipulato tra la Regione ed il soggetto destinatario, consistono in incentivi alle medie e grandi imprese, societa' cooperative, consorzi, societa' consortili di imprese di qualsiasi dimensione, operanti nei settori agricoltura, industria ed artigianato, commercio in forma associata, logistica integrata, turismo e servizi connessi a tali settori, da concedere, attraverso la procedura negoziale del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, art. 6, per la realizzazione sul territorio regionale di un piano progettuale complesso ed integrato riferibile ad un'unica finalita' di sviluppo ed articolato in diverse tipologie di investimento o di intervento, anche plurisettoriali, fortemente integrati, tesi a sviluppare una strategia di filiera, di distretto o direte di imprese. L'ammissibilita' agli aiuti e' limitata ai piani progettuali corredati dell'impegno di almeno un istituto di credito, societa' di investimento o societa' finanziaria iscritta all'albo speciale ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, art. 107, tenuto presso la Banca d'Italia, a finanziare i singoli interventi previsti con la concessione di linee finanziarie a medio-lungo termine, ovvero con interventi di partecipazione temporanea al capitale, di prestiti partecipativi o interventi equipollenti.

  8. L'aiuto rispetta le limitazioni e condizioni previste per i singoli settori di intervento e per alcune tipologie di imprese e settori soggetti a disciplina comunitaria specifica, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti. Gli incentivi concessi non sono cumulabili con altri aiuti di stato a finalita' regionale o con altri aiuti destinati ai medesimi beni oggetto dell'agevolazione.

  9. Oggetto del contratto di programma regionale sono i singoli programmi di investimento localizzati sul territorio regionale facenti parte del piano complesso ed integrato di cui al comma 3, consistenti in iniziative produttive, in infrastrutture di supporto materiali e immateriali, essenziali e funzionali alla migliore attivazione dei programmi, in interventi per l'attivazione e la gestione di servizi comuni, in piani organici di attivita' di ricerca, di innovazione, di trasferimento tecnologico, di formazione, di incremento occupazionale, di internazionalizzazione, di salvataggio e rilancio di imprese in difficolta'.

  10. Gli incentivi sono concessi in relazione alle spese ammissibili, individuate da apposito regolamento di attuazione e dettagliate nel disciplinare dello strumento di agevolazione nelle forme tecniche di cui al decreto legislativo n. 123/1998, art. 7, anche combinate, di contributi in conto capitale, credito d'imposta, bonus fiscale, finanziamento agevolato, contributi in conto interessi, azioni di ingegneria finanziaria inerenti garanzie e partecipazioni al capitale di rischio, nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensita' di aiuto stabiliti dalla Commissione europea e condizionatamente ad apporto di capitale del soggetto destinatario in misura non inferiore al venticinque per cento del valore degli investimenti ammessi.

  11. La concessione delle agevolazioni avviene a seguito di apposita istruttoria e valutazione delle istanze sulla base dei seguenti criteri:

    1. affidabilita' del soggetto proponente e delle singole imprese;

    2. integrazione tra finanza agevolata e apporto di capitale proprio o finanza concessa da istituti di credito o societa' di investimento o societa'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT