Ordinanza del 20 settembre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - Milano sul ricorso proposto da Haqur Mabub contro Comune di Milano Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Riconduzione della normativa stessa 'nel quadro delle competenze ...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al R.G. 1581/2007, proposto da Haqur Mabub, rappresentato e difeso dall'avv. Sorgente Filomena, presso lo studio della quale e' elettivamente domiciliato in Milano, Corso di Porta Vittoria, 46; Contro il Comune di Milano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Antonella Fraschini, Ruggero Meroni, Elena Ferradini, Irma Marinelli, Ariberto Limongelli, Anna Maria Pavin, Maria Sorrenti e Donatella Silvia, presso i quali e' elettivamente domiciliato in Milano, via della Guastalla n. 8, negli uffici dell'avvocatura comunale per l'annullamento dell'ordinanza prot. 474087/2007 dell'11 maggio 2007, con la quale e' stata disposta la cessazione immediata dell'attivita' di "phone center" nei locali siti in Milano, via Pellegrino Rossi, 52; nonche' per quanto possa occorrere, del rapporto di non conformita' rilasciato dalla A.s.l. di Milano dipartimento prevenzione del 3 aprile 2007 prot. 12407. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato; Vista l'ordinanza cautelare di accoglimento a termine, relativa al ricorso in epigrafe, deliberata dalla sezione alla medesima Camera di consiglio in riferimento alla presente questione costituzionalita'; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla Camera di consiglio del 24 luglio 2007 (relatore dott. Paolo Passoni), i procuratori delle parti presenti come da verbale;

F a t t o Il ricorrente e' titolari di phone center preesistente all'entrata in vigore della legge della regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, con la quale sono state emanate apposite nome "per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa". Con il provvedimento impugnato il comune di Milano hanno adottato, l'ordinanza di chiusura dell'attivita' di phone center gestito dal ricorrente, per mancata conformazione ai nuovi requisiti (in prevalenza igienico-sanitari e di sicurezza dei locali) disposti dalla predetta legge regionale; quanto sopra, in vincolata applicazione di quest'ultima, la quale - nel disporre per gli esercizi preesistenti un termine di adeguamento annuale - ha altresi' previsto nei casi di infruttuosa scadenza di tale termine la cessazione definitiva dell'attivita' senza possibilita' di proroghe, come da combinato disposto dell'art. 9, primo comma, lettera c) e secondo comma, con l'art. 12.

In particolare, fra le piu' significative e restrittive novita' in tema di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali che il collegio ritiene sospette sul piano costituzionale, si segnalano le seguenti testuali prescrizioni dell'art. 8, primo comma: un servizio igienico in uso esclusivo del personale dipendente (lett. e); un servizio igienico riservato al pubblico, anche prossimo al locale nel caso di esercizi gia' attivi all'entrata in vigore della presente legge, ma ad uso esclusivo dello stesso per il locale con superficie fino a 60 metri quadrati (...); un ulteriore servizio igienico per il locale di dimensioni superiori (lett. f); spazio di attesa all'interno del locale di almeno 9 metri quadrati, fino a 4 postazioni telefoniche, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo; la sala di attesa dovra' essere aumentata di 2 metri quadrati ogni postazione aggiuntiva (lett. h); ogni postazione deve avere una superficie minima di i metro quadrato ed essere dislocata in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro ed avere una larghezza minima di 1,20 metri (lett. i). Alla Camera di consiglio del 24 luglio 2007 la sezione ha accolto - a termine, sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione oggetto della presente ordinanza - l'istanza incidentale di sospensiva, ritenendo non manifestamente infondate (nei sensi che verranno specificati con la presente ordinanza) le questioni di costituzionalita' prospettate dai ricorrenti, nei confronti della citata legge regionale n. 6/2006.

D i r i t t o Oggetto della presente questione di costituzionalita' sono alcune disposizioni della legge, della regione Lombardia n. 6/2006 (gia' indicate in narrativa) che ha regolato l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa, con disposizioni applicabili anche agli esercizi (come nel caso dell'odierno ricorrente) preesistenti all'entrata in vigore della legge stessa. Le norme sospettate di incostituzionalita', che assumono rilevanza nelle vertenze in esame, riguardano:

l'art. 1 nella parte in cui riporta la materia oggetto di trattazione alla legislazione residuale regionale sul commercio;

l'art. 4 che introduce un sistema generalizzato di autorizzazione civica per l'esercizio dell'attivita';

l'art. 8 nella parte (comma 1, lettere e, f , h ed i, e comma 2) in cui introduce - con immediata modifica dei regolamenti vigenti - i nuovi requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, in connessione agli artt. 9, primo comma, lett. c) e secondo comma, nonche' 12, disposizioni queste ultime che regolano il regime transitorio per i vecchi esercizi; cio' in quanto l'ordinanza civica impugnata ha intimato al preesistente titolare dell'esercizio di phone center di cui in epigrafe, la cessazione immediata dell'attivita' per mancato tempestivo adeguamento ai nuovi requisiti di cui sopra, il quale e' a sua volta di impedimento al rilascio della specifica autorizzazione richiesta dall'art. 3 gia' sopra citato, giusta il disposto dell'art. 4, terzo comma, lett. c), con riguardo al rilascio del certificato igienico sanitario di cui al successivo art. 8. Le norme costituzionali di cui si sospetta la violazione riguardano l'art. 117, in relazione ai vincoli dell'ordinamento comunitari ed al sistema di riparto delle...

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