Ordinanza del 12 gennaio 2006 emessa dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Saglioni Cristiano ed altro Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Dichiarazioni gia' assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Utilizzabilita' per la decisione mediante lettura, dopo l'ap...

IL TRIBUNALE Nel processo penale a carico Saglioni Cristiano e Bencivenga Mario (3188/03 R.G.); Rilevato il mancato consenso dei difensori degli imputati all'utilizzazione delle deposizioni testimoniali assunte nel corso delle udienze dibattimentali precedenti a quella del 12 gennaio 2006, nella quale il Collegio giudicante ha mutato parzialmente composizione; Ritenuto di dover sollevare, di ufficio, eccezione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3, 25, 101 e 111, Cost. del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, c.p.p., cosi' come interpretati dalle ss.uu. della Corte di cassazione nella sentenza 15 gennaio-17 febbraio 1999, e, in particolare, nella parte in cui non prevedono che, nel caso si mutamento totale o parziale del giudicante, le dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti, siano utilizzabili per la decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-bis c.p.p.; Ritenuta la questione non manifestamente infondata, per le seguenti ragioni:

le ss.uu. della Corte di cassazione hanno, con la sentenza ricordata in epigrafe, affermato il principio che, indispensabile la rinnovazione del dibattimento per evitare la nullita' assoluta di cui all'art. 525 c.p.p., la testimonianza raccolta dal giudicante nella sua originaria composizione, sebbene ritualmente trasfusa nei verbali agli atti del fascicolo per il dibattimento, non e' utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato (anche solo genericamente) richiesto da una parte;

siffatta interpretazione del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525 c.p.p. appare contrastare con i principi costituzionali stabiliti negli artt. 3, 25, 101, 111, innanzitutto alla luce delle argomentazioni svolte nell'ordinanza del Tribunale di Sala Consilina 15 novembre 2004, pubblicata al n. 18 nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2005, argomentazioni che, per economia di esposizione, devono essere qui integralmente richiamate;

la suddetta interpretazione, comunque, non appare affatto imposta dalla lettera della norma, poiche' la dizione "a meno che l'esame non abbia luogo", con la quale si conclude il capoverso dell'art. 525 c.p.p., non legittima affatto la sola indicazione del caso dell'obiettiva impossibilita' della riassunzione (anzi, appare ultronea, in presenza...

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