Giudizio sull'ammissibilita' dei referendum. Referendum abrogativo - Controllo sull'ammissibilita' della richiesta - Ammissione di scritti difensivi presentati da soggetti diversi dai promotori e dal Governo - Potere della Corte non implicante il diritto di tali soggetti ad illustrare le loro tesi in camera di consiglio - Facolta' della Corte d...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di ammissibilita', ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

"art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "di coalizione";

art. 9, comma 3, limitatamente alle parole: "Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.";

art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "alle coalizioni e";

art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "non collegate";

art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ", nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione";

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione";

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga";

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "delle coalizioni e";

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "non collegate";

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di ciascuna coalizione";

art. 16, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ". Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono";

art. 16, comma 1, lettera b), numero 1): "1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi; ";

art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: "non collegate";

art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: "nonche' le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi";

art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "le coalizioni di liste e";

art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "coalizioni di liste o";

art. 17, comma 1, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di liste o";

art. 17, comma 2, limitatamente alle parole: "la coalizione di liste o";

art. 17, comma 3: "Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi gia' individuato ai sensi del comma 1, ottenendo cosi' il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi gia' determinati ai sensi del comma 1.";

art. 17, comma 4, limitatamente alle parole: "alla coalizione di liste o";

art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizioni di liste o";

art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di liste o";

art. 17, comma 5, limitatamente alle parole: "alle coalizioni di liste e";

art. 17, comma 6: "Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.";

art. 17, comma 8: "Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o piu' liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.";

art. 17-bis, limitatamente alle parole: "e 6";

art. 19, comma 2: "Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo e' attribuito, nell'ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8."", giudizio iscritto al n. 147 del registro referendum. Vista l'ordinanza del 28 novembre 2007 - integrata da quella del 13 dicembre 2007 -- con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta; Udito nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2008 il giudice relatore Gaetano Silvestri; Uditi gli avvocati Graziella Colaiacomo per il Partito dei Comunisti Italiani, Felice Carlo Besostri per il senatore Tommaso Barbato, in proprio e nella qualita' di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato "Popolari U.D.EUR", per l'on. dott. Mauro Fabris, in proprio e nella qualita' di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato "Popolari U.D.EUR", e per i gruppi politici organizzati "Uniti a sinistra", "Ars Associazione Rinnovamento della Sinistra", "Associazione RossoVerde-Sinistra Europea" e "Gruppo del Cantiere", Felice Carlo Besostri e Vittorio Angiolini per il partito/gruppo politico organizzato denominato "per la sinistra" e per l'on. avv. Felice Carlo Besostri, Felice Carlo Besostri e Costantino Murgia per i Socialisti Democratici Italiani (SDI) e per il Comitato promotore nazionale per il costituendo Partito Socialista, Massimo Luciani per il gruppo parlamentare del Senato della Repubblica "Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo" e per l'associazione denominata "Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo", Federico Sorrentino, Beniamino Caravita di Toritto e Nicolo' Zanon per i presentatori Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D'Amico.

Ritenuto in fatto 1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, con ordinanza del 28 novembre 2007 ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 26 ottobre 2006, serie generale, n. 250), promossa da sessantuno cittadini italiani, avente ad oggetto alcune disposizioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive. 2. - L'Ufficio centrale ha attribuito al quesito il numero 2 ed il seguente titolo: "Elezione del Senato della Repubblica - - Abrogazione della possibilita' di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste". 3. - Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum, ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 16 gennaio 2008, disponendo che ne fosse dato avviso ai presentatori della richiesta di referendum e al...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT