LEGGE REGIONALE 13 Agosto 2007, n. 32 - Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del

22 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalita' e oggetto

  1. La Regione, in coerenza con i principi internazionali e nazionali e con i principi di democrazia, uguaglianza, pace, giustizia e solidarieta' di cui all'art. 2, comma 1, dello Statuto, riconosce la funzione rilevante del commercio equo e solidale nella promozione in Liguria dei valori di giustizia sociale ed economica, dello sviluppo sostenibile e di un modello produttivo fondato sulla cooperazione e sul rispetto per le persone e per l'ambiente. 2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 attraverso;

    a) una maggiore informazione nei confronti dei consumatori per favorire acquisti responsabili;

    b) una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale;

    c) il sostegno, anche economico, di iniziative e progetti, in armonia con quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 20 agosto 1998, n. 28, (interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarieta' internazionale e la pace).

  2. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, la presente legge individua i prodotti ed i soggetti del commercio equo e solidale e definisce, nel rispetto delle norme in materia di tutela della concorrenza, gli interventi per il suo sviluppo in Liguria.

    Art. 2.

    Definizione di commercio equo e solidale

  3. Il commercio equo e solidale rappresenta un approccio alternativo al commercio internazionale tradizionale, finalizzato ad ottenere una maggiore equita' nelle relazioni economiche internazionali attraverso migliori condizioni commerciali e sociali per i produttori ed i lavoratori dei Paesi in via di sviluppo. 2. Il commercio equo e solidale, attraverso una relazione paritaria tra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione, prevede:

    a) il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che gli garantisca un livello di vita adeguato e dignitoso;

    b) il pagamento al produttore, qualora richiesto, di una parte del prezzo al momento dell'ordine;

    c) la tutela dei diritti, anche sindacali, dei lavoratori, sia nelle condizioni di lavoro, con riferimento alla salute e alla sicurezza, sia nella retribuzione, ed inoltre senza discriminazioni di genere ne' ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile;

    d) un rapporto continuativo tra produttore ed...

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