LEGGE REGIONALE 13 Agosto 2007, n. 32 - Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria.
22 agosto 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge regionale:
Art. 1.
Finalita' e oggetto
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La Regione, in coerenza con i principi internazionali e nazionali e con i principi di democrazia, uguaglianza, pace, giustizia e solidarieta' di cui all'art. 2, comma 1, dello Statuto, riconosce la funzione rilevante del commercio equo e solidale nella promozione in Liguria dei valori di giustizia sociale ed economica, dello sviluppo sostenibile e di un modello produttivo fondato sulla cooperazione e sul rispetto per le persone e per l'ambiente. 2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 attraverso;
a) una maggiore informazione nei confronti dei consumatori per favorire acquisti responsabili;
b) una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale;
c) il sostegno, anche economico, di iniziative e progetti, in armonia con quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 20 agosto 1998, n. 28, (interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarieta' internazionale e la pace).
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Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, la presente legge individua i prodotti ed i soggetti del commercio equo e solidale e definisce, nel rispetto delle norme in materia di tutela della concorrenza, gli interventi per il suo sviluppo in Liguria.
Art. 2.
Definizione di commercio equo e solidale
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Il commercio equo e solidale rappresenta un approccio alternativo al commercio internazionale tradizionale, finalizzato ad ottenere una maggiore equita' nelle relazioni economiche internazionali attraverso migliori condizioni commerciali e sociali per i produttori ed i lavoratori dei Paesi in via di sviluppo. 2. Il commercio equo e solidale, attraverso una relazione paritaria tra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione, prevede:
a) il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che gli garantisca un livello di vita adeguato e dignitoso;
b) il pagamento al produttore, qualora richiesto, di una parte del prezzo al momento dell'ordine;
c) la tutela dei diritti, anche sindacali, dei lavoratori, sia nelle condizioni di lavoro, con riferimento alla salute e alla sicurezza, sia nella retribuzione, ed inoltre senza discriminazioni di genere ne' ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile;
d) un rapporto continuativo tra produttore ed...
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