LEGGE REGIONALE 23 Ottobre 2007, n. 11 - Legge per la dignita'' e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI
SOCIALI
CAPO I
Principi e finalita'

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 57 del

31 ottobre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita'

La presente legge, ispirandosi ai principi della Costituzione, della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della carta sociale europea e della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, disciplina la programmazione e la realizzazione di un sistema organico di interventi e servizi sociali, che si attua con il concorso delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali, attraverso l'integrazione degli interventi e servizi sociali, sanitari, educativi. delle politiche attive del lavoro, dell'immigrazione, delle politiche abitative e di sicurezza dei cittadini, dell'apporto dei singoli e delle associazioni. La presente legge promuove e assicura la pari dignita' sociale della persona, le pari opportunita' e l'effettiva tutela dei diritti sociali di cittadinanza, attraverso l'attuazione, nel rispetto del principio di sussidiarieta', di un sistema di protezione, a livello regionale e locale, fondato sulla corresponsabilita' dei soggetti istituzionali e sociali, che concorrono alla costruzione di una comunita' solidale.

La presente legge promuove la prevenzione, la riduzione, la rimozione delle cause di rischio, l'emarginazione, il disagio e la discriminazione in tutte le sue forme, favorendo l'integrazione e la partecipazione di tutti i membri della societa'.

Art. 2.

I principi

  1. La Regione garantisce alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali fondato sulla tutela della dignita' della persona e dei suoi diritti fondamentali, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', attraverso: a) la promozione della cittadinanza attiva;

    1. la garanzia di livelli essenziali di assistenza per la generalita' dei cittadini;

    2. la garanzia di interventi e servizi sociali orientati ai bisogni dei singoli e volti ad assicurare pari opportunita', anche di genere, ed inclusione sociale;

    3. a prevenzione, riduzione, rimozione delle cause di rischio, emarginazione, disagio e di discriminazione in tutte le sue forme;

    4. la valorizzazione delle reti familiari e delle risorse degli individui attraverso interventi personalizzati e domiciliari;

    5. il decentramento delle politiche sociali e la valorizzazione delle risorse territoriali locali;

    6. l'integrazione fra politiche sociali, economiche e di sviluppo, con gli interventi sanitari, scolastici, formativi, di prevenzione e rieducazione e di sicurezza dei cittadini;

    7. la concertazione e cooperazione tra i diversi soggetti delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali, nonche' il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni sindacali;

    8. la garanzia della qualita' degli interventi sociali improntati a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza e soddisfazione degli utenti;

    9. la previsione di forme di partecipazione attiva dei cittadini alla costruzione e alla concreta attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

    10. l'attivazione di forme di accompagnamento sociale e lavorativo della persona in quanto tale, volte anche a favorire una piu' ampia conversione e riqualificazione culturale basata su valori di civilta' e di solidarieta';

    11. la centralita' dell'integrazione sociale nelle politiche migratorie, tesa ad evitare tensioni e conflitti sociali, per assicurare le condizioni di una vita civile e ordinata;

    12. la promozione della presenza del servizio sociale professionale in tutti i comuni o loro associazioni.

    Art. 3.

    Universalita' ed esigibilita'

  2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalita'. In particolare esso garantisce: a) l'eguaglianza di opportunita' a condizioni sociali e stati di bisogno differenti, con riguardo alle differenze ed anche alle pari opportunita' di genere, e la liberta' di opzione tra le prestazioni erogabili;

    1. la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili.

  3. Nell'ambito dei servizi erogati dal sistema integrato hanno priorita' i soggetti in condizioni di poverta' o con totale o parziale incapacita' di provvedere alle proprie esigenze, con difficolta' di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonche' i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

  4. La Regione e gli enti locali garantiscono l'esigibilita' del diritto alle prestazioni che costituiscono i livelli essenziali di assistenza.

    Art. 4.

    Diritto alle prestazioni

  5. Hanno diritto ad usufruire del sistema integrato d'interventi e servizi sociali: a) i cittadini italiani residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del comune di residenza;

    1. i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto della normativa comunitaria;

    2. gli stranieri individuati ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche residenti sul territorio regionale.

  6. Ai profughi, agli stranieri senza permesso di soggiorno, agli apolidi ed a coloro che occasionalmente si trovano sul territorio della Regione sono garantite le misure di pronto intervento sociale.

  7. I soggetti in condizione di poverta' o con limitato reddito o con incapacita' totale di provvedere alle proprie esigenze per inabilita' di ordine fisico o psichico, con difficolta' di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonche' i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi ed alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

    Art. 5.

    Livelli essenziali delle prestazioni sociali

  8. La Regione riconosce quali diritti individuali le prestazioni sociali relative ai livelli essenziali di assistenza cosi' come definiti dalla legislazione statale vigente. A tal fine assicura in ogni ambito territoriale l'attivazione delle seguenti tipologie di servizi: a) servizio sociale professionale e segretariato sociale, per informazione, consulenza e presa in carico al singolo ed ai nuclei familiari, gestiti da personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge 23 marzo 1993, n. 84 e successive integrazioni nonche' da altre figure professionali;

    1. il servizio sociale professionale deve essere garantito da ogni comune, o tra di loro associati, dell'ambito territoriale;

    2. il rapporto numerico tra assistenti sociali e cittadini residenti deve essere pari nel minimo ad un assistente sociale per ogni diecimila cittadini residenti - rapporto operatore/utenti pari ad 1/10.000;

    3. servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari ed interventi di unita' mobili per eventuali situazioni di precarieta' strutturale, quali campi rom o alloggi di fortuna;

    4. assistenza domiciliare;

    5. strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilita' sociali, quali bambini, anziani e stranieri;

    6. centri di accoglienza residenziali e diurni a carattere comunitario, centri di assistenza e case di accoglienza per le donne maltrattate.

  9. Con le modalita' specificate nel titolo IV, la Regione garantisce, altresi', per le aree delle responsabilita' familiari, delle donne in difficolta', dei diritti dei minori, della maternita', delle persone anziane, del contrasto alla poverta', delle persone con disabilita', delle dipendenze, dei detenuti e internati, dell'immigrazione, della salute mentale i seguenti interventi e misure:

    1. misure di contrasto alla poverta';

    2. misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza al domicilio;

    3. interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari anche attraverso l'affido e l'accoglienza in strutture comunitarie;

    4. misure per sostenere le responsabilita' familiari;

    5. misure di sostegno alle donne e alle madri in difficolta' ed interventi di assistenza per le donne che subiscono maltrattamenti e violenze in ambito familiare ed extrafamiliare;

    6. interventi per l'integrazione sociale dei disabili;

    7. interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, nonche' l'accoglienza presso strutture residenziali e semiresidenziali;

    8. prestazioni socio-educative per soggetti dipendenti;

    9. informazione e consulenza alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e 1'auto-aiuto;

    10. l'adozione di strumenti volti a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a persone minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica.

  10. Il piano sociale regionale di cui all'art. 20 definisce le linee generali degli interventi nel cui quadro individuano le aree dei beneficiari, le modalita' di erogazione ed i servizi di assistenza.

    Art. 6.

    Strumenti di programmazione e coordinamento

  11. Al fine di assicurare la realizzazione di un sistema integrato d'interventi e servizi sociali e socio-sanitari, la Regione individua, quali strumenti funzionali alla cooperazione ed all'azione coordinata fra enti locali, la ripartizione del territorio regionale in ambiti territoriali di cui all'art. 19, il piano sociale regionale di cui all'art. 20 ed il piano di zona di ambito di cui all'art. 21.

    Art. 7.

    Esercizio associato di funzioni amministrative

  12. I comuni esercitano in forma associata i compiti e le funzioni amministrative loro attribuite dalla presente legge fatto salvo il caso in cui il territorio di un singolo comune coincida con l'estensione territoriale dell'ambito determinato ai sensi dell'art. 19.

    TITOLO II
    I SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI
    CAPO I
    I soggetti pubblici

    Art. 8.

    La Regione

  13. La Regione esercita con il concorso degli enti locali e delle formazioni sociali le funzioni di...

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