Ordinanza dell'11 luglio 2007 emessa dal Giudice di pace di Bergamo nel procedimento penale a carico di Paccani Ferdinando Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione d...

IL GIUDICE DI PACE Letti gli atti del procedimento penale n. r.g. 567/05 g.d.p. - n. 4075/03 p.m. a carico di Paccani Ferdinando nato il 16 agosto 1967 ad Alzano Lombardo (Bergamo) ed ivi residente in via Grazioli n. 10; Atteso che il predetto e' chiamato a rispondere, con decreto di citazione emesso in data 19 agosto 2005, del reato di cui agli artt. 582 e 612 c.p., commesso in data 11 aprile 2003; Rilevato che, essendo stato il dibattimento aperto in data 28 aprile 2006, possono applicarsi, ex art. 10, terzo comma, legge n. 251/2005, ove piu' favorevoli, i termini di prescrizione previsti dall'art. 157 c.p., come novellato dall'art. 6, legge n. 251/2005 cit.; Considerato in particolare che nel caso di specie deve aversi riguardo al disposto del nuovo art. 157, quinto comma c.p., in forza del quale, allorche' per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni, che in caso di interruzione della prescrizione, puo' essere aumentato di un quarto, fino a tre e nove mesi; Atteso che tale previsione deve essere riferita ai reati oggi di competenza del giudice di pace, per i quali in effetti ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 274 (2000 puo' essere irrogata nei casi di cui al secondo comma, lettere a) seconda parte, b) e c), la sanzione della permanenza domiciliare e del lavoro sostitutivo, in alternativa, alla mera pena pecuniaria; Rilevato che il reato per cui e' processo, stante il tenore dell'imputazione, e' di competenza del giudice di pace e quindi ai sensi dell'art. 2 c.p., soggetto al piu' favorevole trattamento sanzionatorio dettato dall'art. 52, d.lgs. n. 274 cit.; Ritenuto pertanto che in relazione al tipo di sanzione per essi prevista risulta corrispondentemente applicabile anche il nuovo termine di prescrizione come sopra indicato; e che proprio sulla scorta di tale considerazione si appalesa rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 5 c.p., come novellato dall'art. 6, legge n. 251/2005, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui, senza tener conto dell'effettiva gravita' dei reati, ma anzi in contrasto con la pena edittale prevista, contempla irragionevolmente termini di prescrizione diversi, a seconda che per il reato siano o meno irrogabili, in alternativa alla pena pecuniaria, la permanenza domiciliare o il lavoro sostitutivo,

O s s e r v a Innanzi tutto deve ritenersi che il disposto...

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