Ordinanza del 26 settembre 2007 emessa dal Tribunale di Como nel procedimento penale a carico di Cere' Claudi Reati e pene - Delitti contro l'attivita' giudiziaria (nella specie: reato di favoreggiamento personale) - Casi di non punibilita' - Applicazione ai prossimi congiunti - Mancata previsione del convivente more uxorio tra i soggetti benef...

IL TRIBUNALE Pronunziando nel procedimento n. 3241/06 RGNR a carico di Cere' Claudio nato a Ronago il 25 settembre 1949, a scioglimento della riserva assunta in data 13 giugno 2007 in ordine alla illegittimita' costituzionale degli artt. 378, 384 e 307, quarto comma c.p. sollevata con riferimento all'art. 3 della Costituzione dal difensore dell'imputato avv. Irene Visconti del Foro di Varese, sentite le osservazioni del p.m., rileva quanto segue. La questione sollevata, nella sua parte essenziale, oltre ad apparire rilevante perche' deve trovare concreta applicazione nel presente giudizio, appare anche non manifestamente infondata. L'imputato Cere' deve rispondere in questa sede della violazione dell'art. 378 c.p. per avere offerto ospitalita' presso la propria abitazione a Mauri Daniela aiutandola cosi' a sottrarsi alle ricerche dell'autorita' poiche' colpita da provvedimento unificazione di pene concorrenti emesso dalla Proc. gen. rep. presso la Corte d'appello di Milano del 15 dicembre 2004 (fatto accertato in data 10 maggio 2006). L'imputato intenderebbe invocare l'esimente di cui all'art. 384 c.p. per essere stata con tutta evidenza la sua condotta determinata dalla necessita' di evitare alla convivente more uxorio le gravi e inevitabili conseguenze in tema di liberta' che sarebbero derivate dall'esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso a suo carico con il provvedimento di unificazione di pene della procura. Ai sensi del dettato letterale di cui all'art. 384 c.p., pero', tale causa di non punibilita' e' applicabile solo a chi ha agito per salvare se stesso od un prossimo congiunto ed ai fini della legge penale, ai sensi dell'art. 307, quarto comma c.p.p., nella nozione di prossimo congiunto rientra solo il coniuge ma non il convivente more uxorio. E neppure e' in alcun modo possibile una interpretazione adeguatrice della norma invocata al fine di ritenerla applicabile anche al caso concreto, mediante un processo analogico in bonam partem poiche' il dato letterale che si ricava dal combinato disposto di cui all'art. 384 c.p. e 307, quarto comma c.p. e' esplicito sul punto ed elenca casi tassativi tra i quali non rientra quello che qui ci occupa (in questo senso non si ritiene di potere condividere l'interpretazione che della scriminante di cui all'art. 384 c.p. e' stata data con la sentenza della Cassazione, sez. VI, n. 22398 del 22 gennaio 2004 la quale, proprio in un caso in cui 1'imputata aveva invocato la non punibilita' per il favoreggiamento personale commesso per aiutare il convivente, ha sancito che: "... anche la stabile convivenza more uxorio puo' dar luogo per analogia al riconoscimento della scriminante prevista dall'art. 384 c.p."). In tal modo, pero', si determina una irragionevole disparita' di trattamento tra situazioni, quella del coniuge e quella del convivente more uxorio, assolutamente identiche nella sostanza. La ratio dell'esimente di cui all'art. 384 c.p., infatti, e' quella di evitare per motivi etici che un soggetto sia obbligato ad arrecare un nocumento grave ad una persona a cui e' legata da un profondo vincolo affettivo perche' parente o perche' legato da una convivenza stabile consacrata con il vincolo del matrimonio: non v'e' ragione perche' tali motivi etici non debbano essere considerati anche all'interno della famiglia di...

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