Ordinanza del 13 luglio 2007 emessa dal Tribunale di Parma nel procedimento civile promosso da Chiesi Farmaceutici S.p.A. contro I.N.A.I.L. ed altro Previdenza e assistenza sociale - Determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione previdenziale - Rinvio alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi - Esclusion...

IL TRIBUNALE Visti gli atti del proc. n. 376/2006 r.g. promosso da: Chiesi Farmaceutici S.p.A., in persona del procuratore speciale dott. Arnaldo Ghiretti (avv. Banzola); Contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e Societa di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I. S.p.A.) in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore (avv. Manzi e Giroldi); Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) in persona del legale rappresentante pro tempore (avv. Catamo). A scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente ordinanza. Parte ricorrente ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 12, secondo comma della legge 30 aprile 1969, n. 153 (come sostituito dall'art. 6, d.lgs. n. 314 del 2 settembre 1997) e dell'art. 48 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con specifico riferimento al secondo comma, lett. f-bis) di tale articolo, come introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505. Piu' specificatamente dal combinato disposto di tali norme risulta che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e quindi non sono soggette al calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza "le somme erogate dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o categoria di dipendenti per la frequenza di asili nido...". Parte ricorrente ha sollevato la predetta questione di legittimita' costituzionale con riferimento alla parte in cui tale normativa non prevede che anche le somme erogate dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categoria di dipendenti per la frequenza di scuole materne (rectius scuole di infanzia, v. art. 19, d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59) non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente con la conseguenza che tali somme devono essere soggette al calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza. La questione di cui sopra appare rilevante ai fini del decidere dal momento che parte ricorrente ha promosso azione di accertamento negativo (che appare ammissibile avendo parte ricorrente uno specifico interesse in tale senso anche per impedire la iscrizione a ruolo dei crediti vantati nei suoi confronti) volta proprio a fare dichiarare la non fondatezza dell'accertamento ispettivo INPS (v. verbale di accertamento n. 514 Isp in data 22 aprile 2005, integralmente fatto proprio anche da INAIL con conseguente...

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