Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita', per la parte civile, di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, del principio di parita' delle parti del processo, del diritto di difesa - ...
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), promossi con ordinanze del 7 aprile 2006 dalla Corte d'appello di Bologna e del 10 luglio 2006 dalla Corte d'appello di Firenze nei procedimenti penali a carico di S.S. e di L.M., iscritte al n. 417 del registro ordinanze 2006 ed al n. 72 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2006 e n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2007. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 21 novembre 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui - avendo espunto dal testo della previsione codicistica l'inciso "con il mezzo previsto per il pubblico ministero" - avrebbe svincolato il potere di impugnazione della parte civile da quello del pubblico ministero, privando la parte stessa, in forza del principio di tassativita' dei mezzi di impugnazione, della facolta' di appello sia contro le sentenze di condanna, sia contro le sentenze di assoluzione, anche nei casi in cui tale facolta' sarebbe concessa al pubblico ministero dal nuovo testo dell'art. 593 dello stesso codice: e cio' in considerazione del fatto che tale ultima norma, nello stabilire i casi in cui e' possibile proporre appello, continua a fare riferimento, come in passato, soltanto all'imputato ed al pubblico ministero;
che a parere della Corte rimettente - chiamata a giudicare in sede di rinvio sull'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal Tribunale di Firenze, in un procedimento per lesioni aggravate âÂ' risulterebbero violati gli artt. 3 e 111...
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