Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanita' pubblica - Norme della Regione Piemonte - Costituzione dell'Ente Ordine Mauriziano in Azienda Sanitaria Ospedaliera (A.S.O.) - Trasferimento alla A.S.O., a far data dalla sua costituzione, degli oneri di gestione dell'Ente Ordine Mauriziano - Attribuzione alla Fondazione Ordine...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione della Azienda Sanitaria Ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino"), promosso con ordinanza del 12 dicembre 2006 dal Tribunale ordinario di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l'Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino ed altra e la Eli Lilly S.p.A., iscritta al n. 271 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2007; Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte; Udito nella udienza pubblica dell'11 dicembre 2007 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano; Udito l'avvocato Anita Ciavarra per la Regione Piemonte. Ritenuto che, con ordinanza del 12 dicembre 2006, il Tribunale ordinario di Torino, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in favore della Eli Lilly S.p.A. nei confronti sia della Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (in seguito Azienda ospedaliera) che della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino (in seguito Fondazione) e da ambedue queste ultime opposto, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 97, 117, secondo comma, lettera l), e 120, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 2, comma 3, della legge regionale del Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione della Azienda Sanitaria Ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino");

che il rimettente - rilevato che la Eli Lilly S.p.a. ha effettuato forniture nei confronti dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo nel periodo dal 23 novembre 2004 al 22 gennaio 2005 e che la medesima, ritenendo solidalmente tenute per il relativo corrispettivo sia la Azienda ospedaliera che la Fondazione, ha, pertanto, chiesto che il decreto ingiuntivo opposto sia dichiarato provvisoriamente esecutivo nei confronti delle stesse - osserva che con l'art. 2 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), convertito, con modificazioni, con legge 21 gennaio 2005, n. 4, e' stata costituita, con lo scopo di realizzare il risanamento finanziario dell'Ente Ordine Mauriziano (in seguito Ente), la Fondazione, alla quale e' stato trasferito l'intero patrimonio, mobiliare e immobiliare, dell'Ente, ad eccezione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo;

che, prosegue il rimettente, lo stesso art. 2 del decreto-legge n. 277 del 2004 prevede, al comma 3, che la Fondazione succeda all'Ente nei rapporti, anche contenziosi, di cui questo era parte alla data di entrata in vigore del decreto nonche' in ogni debito e credito dell'Ente, maturato...

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