Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impresa e imprenditore - Registro delle imprese - Iscrizione obbligatoria non effettuata nel termine assegnato dal conservatore - Potere del giudice del registro di ordinarla con decreto - Asserita lesione del diritto di difesa, dei principi di ragionevolezza e di ordinata ed efficient...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2190 del codice civile promosso con ordinanza del 19 dicembre 2006 dal Giudice del registro delle imprese del Tribunale ordinario di Milano sull'istanza proposta dal Conservatore del registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, iscritta al n. 578 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2007; Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il giudice relatore Giuseppe Tesauro; Ritenuto che il Giudice del registro delle imprese del Tribunale ordinario di Milano, con ordinanza del 19 dicembre 2006, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2190 del codice civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione;

che, secondo il rimettente, la norma censurata, disponendo che, quando un'iscrizione obbligatoria nel registro delle imprese non sia stata effettuata, nonostante l'invito del conservatore di detto registro, la medesima e' disposta, d'ufficio, dal giudice del registro, violerebbe l'art. 111 Cost., in quanto l'iniziativa d'ufficio del giudice non sarebbe giustificata da un interesse pubblico e l'iscrizione potrebbe essere effettuata dal citato conservatore, con provvedimento reclamabile innanzi al giudice;

che, a suo avviso, l'art. 2190 cod. civ., prevedendo un "diretto intervento" del giudice e la sola reclamabilita' del provvedimento da questi pronunciato, priverebbe, "di fatto, la parte interessata di una fase della cognizione giurisdizionale di primo grado, (normalmente articolata nelle due fasi della cognizione del Giudice del registro e della cognizione del Collegio del reclamo)", ponendosi in tal modo in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, infine, l'onerosa procedura di iscrizione d'ufficio da parte del giudice - caratterizzata dalla fissazione di udienze in contraddittorio con gli interessati e dai relativi avvisi ai medesimi - sarebbe altresi' priva di giustificazione, con conseguente violazione del principio di ordinata ed efficiente...

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