Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Legge della Regione Marche - Assegnazione di alloggio - Diritto al subentro del componente non originariamente compreso nel nucleo familiare, ma autorizzato alla convivenza dall'ente gestore, nell'ipotesi di morte del titolare -...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 5, della legge regionale delle Marche 22 luglio 1997, n. 44 (Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione), promossi con due ordinanze dell'11 ottobre 2006 e con una del 12 febbraio 2007 dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche, rispettivamente iscritte ai nn. 405, 406 e 461 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 e n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2007; Visti gli atti di intervento della Regione Marche; Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano; Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale delle Marche con tre ordinanze di analogo tenore ha sollevato questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione - dell'art. 43, comma 5, della legge regionale delle Marche 22 luglio 1997, n. 44 (Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione), nella parte in cui prevede che, in caso di ampliamento stabile del nucleo familiare dell'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, alla morte dell'assegnatario stesso il nuovo componente acquisisca il diritto al subentro solo dopo due anni dall'autorizzazione dell'Ente gestore;

che il rimettente, quanto all'esposizione del fatto, premette che i giudizi a quibus hanno ad oggetto tre ricorsi avverso altrettanti decreti del Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari (IACP) della Provincia di Ancona con i quali e' stato disposto il rilascio e la restituzione di tre alloggi di edilizia residenziale pubblica in quanto occupati senza titolo;

che i ricorrenti, in tutti e tre i casi figli dell'originario assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, si lamentano di non essere stati ritenuti in possesso del requisito per subentrare nella titolarita' dell'assegnazione dell'alloggio popolare, in quanto alla data della morte del loro genitore non erano trascorsi due anni dall'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare, secondo quanto richiesto dall'art. 43 della legge regionale n. 44 del 1997;

che il rimettente, ritenuti non fondati tutti i motivi di illegittimita' dedotti dai ricorrenti, giudica rilevante la questione di illegittimita' costituzionale che sottopone al vaglio di questa Corte, in quanto l'applicazione della norma censurata porterebbe al rigetto dei ricorsi e, al contrario, la sua dichiarazione di incostituzionalita' comporterebbe l'accoglimento degli stessi;

che nel giudizio a quo relativo all'ordinanza n. 461 del 2007, il Tribunale amministrativo regionale delle Marche ha disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo proposta dallo IACP, in conformita' con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (sez. unite civili 16 aprile 2003, n. 594) sul nuovo criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo dettato dall'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59

), e dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa);

che secondo il collegio rimettente, il quale cita al riguardo anche la sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, tale disciplina, avendo superato il previgente criterio fondato sulla causa petendi , attribuirebbe al giudice amministrativo blocchi omogenei di materie, con la conseguenza che tutta la materia dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto attinente a un pubblico servizio, ricadrebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

che, inoltre, sempre con riferimento all'eccezione di difetto di giurisdizione, il rimettente afferma che con il provvedimento di rilascio dell'immobile oggetto di impugnativa l'amministrazione ha di fatto "disconosciuto il diritto dell'interessata al subentro nella titolarita' dell'alloggio popolare del proprio genitore deceduto, degradando tale diritto al rango di interesse legittimo al corretto uso del potere di autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare al pari di quello che fa capo a un aspirante assegnatario collocato utilmente nella graduatoria degli aventi diritto";

che...

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