LEGGE REGIONALE 6 Agosto 2007, n. 15 - Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l''anno finanziario 2007.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della

Regione Lazio n. 22 del 13 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

  1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "A" - Entrata.

    Art. 2.

    Variazioni allo stato di previsione della spesa

  2. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "B" - Spesa.

    Art. 3.

    Aggiornamento elenchi allegati al bilancio di previsione

  3. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 si intendono aggiornati in conformita' alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle allegate. 2. Tutti gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito internet della Regione.

    Art. 4.

    Contrazione mutui - Perenzione amministrativa

  4. L'autorizzazione contenuta nell'art. 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 28, relativo all'approvazione degli elenchi allegati allo stato di previsione della spesa, e' aumentata dell'importo di 531.347.978,59 euro mentre e' autorizzata la contrazione di un mutuo di 2.094.680.599,67 euro finalizzato alla copertura del saldo finanziario negativo connesso alla gestione degli esercizi pregressi. 2. Attesa la disposizione contenuta nell'art. 45, comma 7, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilita' della Regione), e' fatta salva la facolta' con la legge regionale di approvazione del bilancio 2008 o con il relativo assestamento di bilancio di rinnovare l'autorizzazione alla contrazione di uno o piu' mutui per il finanziamento delle somme inutilizzate iscritte nell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale n. 28/2006, come modificato dalla presente legge. 3. Improrogabilmente entro il 31 marzo 2008 le direzioni regionali devono far pervenire alla direzione regionale bilancio e tributi, relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l'elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio 2005 e non pagati negli anni 2005, 2006 e 2007 per i quali al 31 dicembre 2007 sia intervenuta la perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 25/2001, precisando gli estremi degli atti originali d'impegno, l'indicazione del creditore e la somma ancora dovuta ai fini dell'adozione dei decreti ricognitivi di cui all'art. 40, comma 4, della legge regionale n. 25/2001, e successive modifiche. 4. I dirigenti delle predette direzioni regionali tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 3 sono personalmente responsabili dell'esatto accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto sorgere da parte dei creditori il diritto a reclamare l'assolvimento del credito stesso nei termini contenuti nell'art. 37 della legge regionale n. 25/2001, e successive modifiche. 5. Oltre al rispetto di ogni altra condizione prevista dalle leggi vigenti, l'iscrizione delle partite contabili perente nel decreto ricognitivo di cui al comma 3 e' condizione indispensabile per l'adozione di atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernenti i residui passivi perenti reclamati dai creditori. 6. La direzione regionale bilancio e tributi e' autorizzata a procedere alla revisione dei residui perenti ricogniti anche con la richiesta diretta di notizie alle strutture interessate circa la conservazione o la cancellazione delle somme a suo tempo ricognite. Trascorso il termine di quaranta giorni dal ricevimento della richiesta le voci di debito non motivatamente confermate per il mantenimento dei residui perenti ricogniti sono eliminate con decreto. 7. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla struttura competente del consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'ufficio di presidenza.

    Art. 5. Disposizione transitoria in materia di contenimento della spesa 2007

  5. Al fine di rispettare l'equilibrio di bilancio 2007, in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo alla verifica degli obblighi del patto di stabilita' interno, e' autorizzata la non operativita' del 25 per cento delle residue disponibilita' sui capitoli di spesa di parte capitale attribuiti a ciascun assessorato alla data del 10 luglio 2007, salvo quelli a destinazione vincolata o afferenti spese inderogabili. 2. La giunta regionale puo' concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 1, su motivata proposta dell'assessore regionale competente per materia, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione.

    Art. 6.

    Interventi straordinari per il contenimento della spesa

  6. In attuazione di quanto previsto dell'art. 32, comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, ed in coerenza con le linee di indirizzo strategiche dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.a. e sue partecipazioni, presentate dalla giunta regionale, sono emanate le seguenti disposizioni di riordino: a) l'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.a. e' autorizzata: 1) a procedere, al fine di adeguarsi al quadro normativo di riferimento inerente le problematiche dell'in house providing, all'acquisto delle quote azionarie di proprieta' dei soci privati e dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) nelle societa' Bic Lazio S.p.a. e Unionfidi Lazio S.p.a.; 2) ad assumere le iniziative necessarie per la messa in liquidazione dei Consorzi ICT Lazio S.c.p.a. e ModaCineLazio S.c.p.a.; 3) ad assorbire, tramite fusione per incorporazione, le societa' Valore SIM S.p.a. e Proteo S.p.a., previo acquisto, per quest'ultima, della partecipazione attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.a.; 4) a cedere alla Regione le partecipazioni detenute attualmente dalla stessa Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.a. nelle societa' Interporto di Civitavecchia piattaforma logistica (ICPL) S.p.a. e Fiera di Roma S.p.a., ad un prezzo corrispondente al valore del patrimonio netto delle societa' sopra citate alla data del 31 dicembre 2006; 5) ad acquistare le partecipazioni detenute dalla Finanziaria laziale sviluppo S.p.a. (Fi.LA.S.) nelle societa' Litorale S.p.a. e Risorsa S.p.a. ad un prezzo corrispondente al valore del patrimonio netto delle societa' stesse alla data del 31 dicembre 2006. 2. Entro il 30 settembre 2007 la giunta regionale emana, sentita la competente commissione consiliare, le direttive per il conseguente riassetto delle missione delle societa' partecipate dall'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.a. e delle regole di governance. 3 . Agli oneri di cui al comma 1, lettera a), numero 4), si provvede con lo stanziamento del capitolo B26504.

    Art. 7.

    Disposizioni in materia di acque minerali naturali e di sorgente

  7. Nelle more della revisione complessiva della disciplina regionale in materia di acque minerali naturali e di sorgente, come definite dalla normativa comunitaria e statale vigente, il presente articolo detta nuove disposizioni relative ai diritti dovuti alla Regione dai titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque stesse, gia' disciplinati dall'art. 23 della legge regionale26 giugno 1980, n. 90 (Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione della acque minerali e termali nella Regione Lazio) e successive modifiche. 2. Il titolare di concessione mineraria corrisponde alla Regione, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area di concessione, un diritto proporzionale pari a: a) 120,00 euro per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano oltre 25 milioni di litri/anno; b) 60,00 euro per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano meno di 25 milioni di litri/anno. 3. L'importo complessivo del diritto proporzionale non puo' essere, comunque, inferiore a 5.000,00 euro per i casi di cui al comma 2, lettera a), e a 2.500,00 euro per i casi di cui al comma 2, lettera b). 4. L'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti e' corrisposto anticipatamente entro il 3 1 dicembre di ogni anno ed i concessionari sono tenuti ad inviare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali naturali e di sorgente, entro il 31 gennaio successivo, copia della quietanza dell'avvenuto pagamento. 5. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente sono tenuti al pagamento a favore della Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un diritto annuo, con riferimento all'anno precedente, commisurato alla quantita' di acqua emunta relativamente alle acque minerali naturali e di sorgente. 6. L'importo del diritto annuo di cui al comma 5 e' stabilito: a) in misura di 2,00 euro, per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata, compresa quella impiegata nella preparazione di bevande analcoliche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 (Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi) e successive modifiche; b) in misura di 1,00 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta, non...

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