Ordinanza del 19 febbraio 2007 emessa dalla Corte di assise d'appello di Napoli nel procedimento penale a carico di Russo Vincenzo Processo penale - Giudizio abbreviato - Previsto svolgimento del giudizio dinanzi al giudice dell'udienza preliminare anche nei procedimenti di competenza della Corte di assise - Violazione del principio di sovranit...

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO Riunita in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente ordinanza sull'appello proposto da Russo Vincenzo avverso la sentenza n. 1378/06 emessa dal Tribunale di Napoli, sezione del g.i.p., uff. 17, dr.ssa Oriente Capozzi, in data 12 giugno 2006, nel procedimento penale n. 15214/05 R.G. N.R., con la quale il prefetto, imputato del reato di omicidio doppiamente aggravato in danno di Bianco Giuseppe, esclusa l'aggravante della premeditazione e concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante del motivo futile, veniva condannato alla pena di anni 14 di reclusione (pena determinata in anni 21 di reclusione e ridotta per il rito abbreviato), nonche' al pagamento delle spese processuali di custodia cautelare, risarcimento danni in favore delle costituite parti civili con provvisionale. La Corte, letti gli atti, sentite le parti che hanno concluso come da verbale (P.G. parte civile e difensore dell'imputato), provvedendo sulla preliminare questione di legittimita' costituzionale della norma che prevede lo svolgimento del giudizio abbreviato dinanzi al g.u.p. allorquando si procede per i reati di competenza della Corte di assise,

O s s e r v a A) Rilevanza della questione. La questione prospettata dalla difesa e' certamente rilevante, poiche', nel caso di specie, il giudizio si e' svolto con il rito abbreviato dinanzi al g.u.p. Nel caso la questione fosse ritenuta fondata dalla Consulta, il processo di primo grado andrebbe ripetuto dinanzi alla Corte di assise. B) Non manifesta infondatezza della questione.

1) Competenza per materia. 1.1) Il legislatore, nel libro primo, titolo primo, capo secondo, del nuovo codice di procedura penale, si occupa della giurisdizione penale e della competenza, determinandone le regole e stabilendo, all'art. 5, quali sono i reati di competenza della Corte di assise. La competenza del Tribunale viene stabilita per tutti i reati che non appartengono alla competenza della Corte di assise predetta (art. 6 c.p. cit.). Con il capo sesto sono poi determinate le attribuzioni del Tribunale in composizione collegiale (art. 33-bis c.p.p.) o in composizione monocratica (art. 33-ter c.p.p.), a seconda della natura dei reati. 1.2) Dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (24 ottobre 1989), il procedimento speciale disciplinato dal libro sesto, titolo primo, e precisamente il giudizio abbreviato di cui all'art. 438 c.p.p., ha subito varie modifiche ed in ultimo, qualunque sia la natura del reato, il legislatore ha stabilito che la decisione di merito spetti sempre al giudice dell'udienza preliminare anche nelle cause di competenza della Corte di assise. 1.3) Nella XIV legislatura, in data 25 giugno 2002, e' stata presentata una proposta di legge da vari deputati, alcuni noti proceduristi, di modifica all'art. 438 del c.p.p. concernente i presupposti del giudizio abbreviato. La proposta di legge, in un articolo unico, stabiliva testualmente: Dopo il comma 5 dell'art. 438 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "5-bis nel caso di reati previsti dall'art. 5 il giudizio abbreviato si svolge dinanzi alla Corte di assise". Trattavasi del progetto di legge n. 2901 ove il sostenitore poneva in rilievo che: "Quando si tratta di decidere in ordine ad un reato di omicidio volontario per il quale astrattamente e' irrogabile la pena dell'ergastolo, il legislatore ha richiesto una particolare composizione dell'organo giudicante di cui 6 sono giudici popolari. L'esigenza sottesa a tale previsione non e' soltanto quella di garantire una maggiore ponderazione degli elementi processuali che inevitabilmente piu' giudici, anziche' uno soltanto, sono in grado di operare, ma anche quella di garantire -- giusta la rilevanza sociale che tali fatti assumono -- la partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia come previsto dalla Costituzione". Tale proposta di legge non ha avuto seguito e se ne ignorano le ragioni. 2) La partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia come previsto dalla Costituzione. 2.1) A conoscere di gravi reati come quello di omicidio, a norma del ricordato art. 5 c.p.p., e' la Corte di assise che venne riordinata con la legge 10 aprile 1951, n. 287 la quale prevede una particolare composizione del Collegio giudicante: due magistrati e sei giudici popolari (art. 3, lettere a, b e c, legge cit.). 2.2) Sono note le discussioni che seguirono tale legge che e' rimasta immutata nel tempo. Veniva esaltata una Magistratura che giudica dei reati piu' gravi ed irroga le pene maggiori e che viene raffigurata come la Magistratura del popolo. Veniva anche auspicata l'abolizione di tale sistema con l'ipotesi di una composizione di una Corte affidata soltanto a magistrati togati e specializzati. Si era anche ipotizzata una modifica all'attuale ordinamento per quanto attiene al numero di componenti il Collegio (che dovrebbe essere dispari e non pari), all'aumento di un giudice togato. Nelle successive modifiche di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1441, e' stata stabilita la partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise. La composizione ha sempre dato luogo ad appassionate polemiche. Un giurista, prendendo spunto da un dibattito televisivo, ebbe ad...

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