Ordinanza del 30 ottobre 2007 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Montepulciano nel procedimento penale a carico di C.E. ed altro Pocesso penale - Incompatibilita' del giudice - Giudice che abbia, all'esito del precedente dibattimento riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pub...

IL TRIBUNALE Sulla eccezione di costituzionalita' sollevata dalla difesa di Corvi Enzo; Letti ed esaminati gli atti di causa ed udito il parere delle altre parti;

O s s e r v a Il sottoscrino giudice, in servizio presso il Tribunale di Montepulciano, svolgeva funzioni di componente nel collegio nell'ambito del procedimento penale n. 232/2007 a carico di C. E. e R. P. P., imputati del reato previsto dagli artt. 81, 110 c.p. 3, primo comma, numeri 1, 4; 5 e 6 e 4, primo comma, numeri 1 e 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 perche':

"in concorso tra loro e con piu' atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso:

controllavano e dirigevano il night club "R. V.", casa ove si esercita la prostituzione;

reclutavano donne al fine di far loro esercitare la prostituzione;

inducevano alla prostituzione donne di eta' maggiore;

inducevano ragazze straniere a recarsi nel territorio dello stato al fine di esercitarvi la prostituzione;

con l'aggravante di aver commesso i fatti con minaccia e ai danni di piu' persone. In Abbadia S. Salvatore dal 2003 al febbraio 2006". Il solo R. inoltre, era imputato di ulteriore reato ex art. 609-bis c.p. per aver costretto mediante violenza W. M. a subire atti sessuali baciandola e toccandola su tutto il corpo, in particolare nelle parti intime. Illecito commesso sempre in Abbadia S. Salvatore il 16 gennaio 2006. All'esito dell'istruttoria, mentre per il delitto di violenza sessuale, indicato al capo b) dell'imputazione, il collegio pronunciava sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, in relazione al capo concernente le plurime violazioni della legge Merlin emetteva ordinanza ex art. 521, secondo comma c.p.p., in questi termini (testuale vedasi ordinanza emessa all'udienza del 22 gennaio 2007):

"rilevato che dall'istruttoria dibattimentale il fatto e' diverso da quello descritto nel capo a) dell'imputazione dal momento che l'ipotesi criminosa integrerebbe il delitto di cui all'art. 3, primo comma, n. 8 della legge n. 75/1958... dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero N sede per quanto in parte motiva". Con atto del 2 aprile 2007 il pubblico ministero chiedeva nuovamente il rinvio a giudizio del C. e del R. cosi' formulando l'imputazione:

"del reato previsto e punito dagli artt. 81, 110 c.p. 3, primo comma, n. 8 e 4, primo comma, numeri 1 e 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, perche', in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, il primo in qualita' di titolare del...

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