REGOLAMENTO REGIONALE 31 Luglio 2007, n. 9 - Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all''agriturismo.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 10

agosto 2007)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha adottato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 9 e 23 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), di seguito denominata legge, detta disposizioni attuative ed integrative della legge stessa relative all'agriturismo).

  2. Tra le attivita' di agriturismo ricreative, culturali, didattiche e di pratica sportiva, di cui all'art. 2, comma 3, lettera d), della legge, rientrano anche le attivita' volte all'integrazione di soggetti diversamente abili.

  3. Con successivo regolamento si provvedera' a dettare disposizioni attuative ed integrative della legge relative al turismo rurale.

    Art. 2.

    Iscrizione all'elenco provinciale

  4. Per essere iscritto all'elenco provinciale di cui all'art. 17 della legge il soggetto richiedente presenta alla provincia territorialmente competente la seguente documentazione attestante, in particolare:

    1. la propria posizione rispetto a quanto previsto dall'art. 17, comma 4, della legge;

    2. l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sezione agricoltura;

    3. la proprieta' dell'azienda agricola o comunque la titolarita' di altro diritto reale o personale di godimento su di essa, con esclusione del contratto di comodato.

  5. Il soggetto richiedente presenta, altresi', una relazione sottoscritta da un tecnico competente in materia ed iscritto all'albo professionale che ne prevede le specifiche competenze, dalla quale risultino:

    1. le attivita' di agriturismo da svolgere, scelte tra quelle definite dall'art. 2 della legge, specificando per ognuna la tipologia, la capacita' ricettiva, il periodo di apertura e le ore di lavoro necessarie calcolate in base alle tabelle previste dall'art. 14, comma 2, della legge stessa;

    2. le strutture e gli spazi adibiti allo svolgimento delle diverse attivita' agrituristiche;

    3. la superficie aziendale complessiva, con identificazione catastale e planimetrica;

    4. la destinazione colturale dell'azienda, specificando per ogni coltura la relativa superficie;

    5. il carico di bestiame;

    6. il parco macchine aziendale;

    7. la descrizione dei fabbricati, con relativa identificazione catastale e destinazione d'uso;

    8. per ogni coltura ed attivita' agricola, il numero di ore lavoro annuo;

    9. il numero dei soggetti occupati in azienda, specificando se familiari o dipendenti, se a tempo indeterminato, determinato o parziale, nonche' le ore di lavoro impiegate da ciascuno, nei limiti di' quanto previsto dall'art. 14 della legge, distinte tra attivita' agricole ed attivita' agrituristiche.

    Art. 3.

    Dichiarazione di inizio attivita'

  6. Nella dichiarazione di inizio attivita', oltre a quanto previsto dall'art. 18 della legge, sono indicate:

    1. la dotazione dei requisiti e dei servizi minimi indicati nell'allegato A al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante;

    2. la conformita' degli immobili e delle strutture a quanto previsto dalla legge nonche' dagli articoli dal 7 al 17 del presente regolamento;

    3. la presenza di acqua potabile nonche' di un sistema di smaltimento dei reflui proporzionato alla capacita' ricettiva.

  7. Decorso il termine di cui all'art. 18, comma 2, della legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo, il comune comunica alla provincia competente l'effettivo esercizio dell'attivita' agrituristica.

    Art. 4.

    Comunicazioni per il monitoraggio

  8. Le province ed i comuni, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge, trasmettono, con cadenza annuale, alla direzione regionale competente in materia di agriturismo i dati e le informazioni di cui dispongono, anche per via telematica.

  9. Le province, per ogni soggetto iscritto nell'elenco di cui all'art. 17 della legge, in particolare, comunicano:

    1. la denominazione ed i dati catastali dell'azienda agrituristica;

    2. l'indirizzo produttivo dell'azienda;

    3. l'eventuale concessione dei contributi, specificandone finalita' ed entita';

    4. l'elenco dei beni sottoposti a vincolo di destinazione d'uso nonche' la durata del vincolo stesso;

    5. il tipo di attivita' agrituristica svolta ed i periodi di svolgimento della stessa;

    6. relativamente all'attivita' di ospitalita':

    1) se viene effettuata in camera, in appartamento o in spazi aperti;

    2) la capacita' ricettiva prevista rispetto a quella massima consentita;

    3) l'eventuale offerta agli ospiti del servizio di ristorazione.

  10. I comuni, in particolare, comunicano:

    1. il nominativo di chi esercita l'attivita' agrituristica;

    2. la denominazione e i dati catastali dell'azienda agrituristica;

    3. la tipologia delle attivita' agrituristiche svolte, la capacita' ricettiva ed i periodi di svolgimento per ciascuna attivita'.

  11. Le province ed i comuni comunicano tempestivamente alla direzione regionale competente in materia di agriturismo, eventuali variazioni inerenti ai dati ed alle informazioni precedentemente trasmessi nonche' gli eventuali provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge.

    Art. 5.

    Coefficiente correttivo

  12. Le province, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, determinano, nei limiti previsti dall'art. 14, comma 3, della legge, un coefficiente correttivo del tempo di lavoro agricolo relativamente alle zone montane o svantaggiate, alle aree naturali protette e per le aziende riconosciute biologiche.

    Art. 6. Criteri per la quantificazione della consistenza delle diverse attivita' agrituristiche

  13. Il tempo lavoro-medio convenzionale di cui all'art. 14, comma 2, della legge, di seguito denominato tempo lavoro, e' quantificato in ore lavoro/anno necessarie per lo svolgimento delle diverse attivita' agricole e in ore lavoro/anno necessarie per lo svolgimento delle diverse attivita' agrituristiche. Tale quantificazione e' dichiarata dal soggetto che richiede l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 17 della legge, che la effettua sulla base dei parametri riportati nelle tabelle previste dall'art. 14, comma 2, della legge stessa, tenendo conto:

    1. per l'attivita' agricola, della superficie, dell'ordinamento colturale e produttivo dell'azienda, nonche' del coefficiente correttivo di cui all'art. 14, comma 3, della legge;

    2. per l'attivita' agrituristica, delle diverse tipologie di ricezione ed ospitalita' e dei relativi periodi di svolgimento.

  14. L'attivita' agricola e' considerata principale quando il tempo lavoro necessario per le singole colture, per ciascun allevamento di animali, per la silvicoltura e per le attivita' connesse prevale sul tempo lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento dell'attivita' agrituristica.

  15. Al fine di determinare il tempo lavoro per l'attivita' agricola, l'imprenditore applica i valori medi di impiego di manodopera contenuti nelle tabelle previste dall'art. 14, comma 2, moltiplicandoli per gli ettari, o frazioni di ettari, per le varie attivita' agricole svolte in azienda, nonche' per l'attivita' amministrativa e contabile necessaria allo svolgimento dell'attivita' agricola.

  16. Al fine di determinare il tempo lavoro per l'attivita' agrituristica, l'imprenditore applica i valori medi di lavoro per attivita' agrituristiche contenuti nelle tabelle previste dall'art. 14, comma 2, della legge, moltiplicandoli per il numero dei posti letto offerti, per il numero dei pasti somministrati e per tutte le altre attivita' definite dall'art. 2 della legge stessa, nonche' per l'attivita' amministrativa e contabile necessaria allo svolgimento dell'attivita' agrituristica.

  17. Nel caso di svolgimento di attivita' agricole o connesse, escluse quelle di ricezione ed ospitalita', non inserite nelle tabelle previste dall'art. 14, comma 2, della legge, l'imprenditore agricolo redige il diagramma con il dettaglio delle operazioni svolte e il tempo occorrente per lo svolgimento delle stesse secondo le modalita' stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta del tavolo regionale dell'agriturismo di cui all'art. 11 della legge stessa. Il diagramma e' soggetto a valutazione di congruita' da parte della provincia competente.

    Art. 7.

    Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza

  18. Gli immobili e le strutture di nuova edificazione, da destinare all'esercizio delle attivita' di agriturismo, sono conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari, urbanistici, ambientali e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia nonche' dalla legge e dal presente regolamento.

  19. Al fine di tener conto delle caratteristiche architettoniche e di ruralita', per le eventuali opere di ristrutturazione di immobili e strutture gia' esistenti, in conformita' a quanto previsto dall'art. 55, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modificazioni, sono consentite le seguenti deroghe alla normativa, regionale e comunale, vigente:

    1. altezza media minima di 2,50 metri;

    2. rapporto aereo-illuminante pari al valore di 1/12.

    Art. 8.

    Requisiti dei locali adibiti a soggiorno e pernottamento

  20. I locali adibiti a soggiorno e pernottamento, riguardo agli aspetti di abitabilita' ed agibilita', posseggono i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali, tenuto conto delle loro particolari caratteristiche di ruralita'.

  21. Per i locali di civile abitazione destinati all'ospitalita' devono essere rispettate le norme igieniche previste per i locali ad uso abitativo.

  22. La ricettivita' delle camere ad uso agrituristico e' cosi' determinata:

    1. superficie minima di 7 metri quadrati per le camere da un letto;

    2. superficie minima di 11 metri quadrati per le camere a due letti, con incremento di 4 metri quadrati di superficie per ogni letto in piu'; la frazione superiore a metri quadrati 0,50 e' in ogni caso arrotondata all'unita' superiore;

    3. altezza media minima di 2,50 metri.

  23. ...

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