LEGGE REGIONALE 13 Agosto 2007, n. 29 - Disposizioni per la tutela delle risorse idriche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del

22 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto

  1. Al fine di assicurare le condizioni di tutela qualitativa delle risorse idriche, la presente legge disciplina, nel rispetto della normativa vigente in materia, le modalita' di realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei depuratori, nonche' i criteri di assimilabilita' delle acque reflue industriali a quelle domestiche.

    Art. 2. Prescrizioni relative all'esecuzione di interventi di manutenzione dei depuratori

  2. Nel caso di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione che comportino l'interruzione del servizio o la diminuzione dell'efficacia depurativa dell'impianto, l'Autorita' d'Ambito, nell'esercizio delle competenze e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 107 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale), definisce per ogni scarico industriale recapitante in rete fognaria il carico in flusso di massa degli inquinanti caratterizzanti lo scarico ed indica le misure che il titolare dello scarico di acque reflue industriali e' tenuto ad adottare per limitare al massimo il carico di inquinanti.

  3. La manutenzione ordinaria e straordinaria, che si realizza attraverso interventi programmati, deve essere realizzata durante la stagione invernale, nei periodi di minor apporto di inquinanti. La durata degli interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria e' concordata tra il soggetto gestore del depuratore e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL) e la Provincia competente per territono.

  4. Il soggetto gestore del depuratore deve dare preventiva comunicazione alla Provincia, al Comune, all'Autorita' d'Ambito, all'ARPAL, alla Azienda sanitaria competente per territorio dell'inizio di tali interventi, indicando la durata degli stessi e le eventuali misure che i soggetti titolari degli scarichi sono tenuti ad adottare.

    Art. 3.

    Acque reflue industriali assimilate alle domestiche

  5. Ai fini della disciplina e del regime autorizzatorio degli scarichi, sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del decreto legislativo 152/2006, le acque reflue industriali che presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui all'allegato A.

  6. La Giunta regionale...

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