LEGGE REGIONALE 31 Ottobre 2007, n. 20 - Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.
Piemonte n. 44 del 2 novembre 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Oggetto e finalita'
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La presente legge disciplina la cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dalla normativa statale e secondo le modalita' stabilite dalla medesima.
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La Regione intende valorizzare la scelta della cremazione nel rispetto della dignita' di ogni persona, la sua liberta' di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto a una corretta e adeguata informazione.
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La Regione garantisce, attraverso una adeguata formazione, la professionalita' del personale addetto ai crematori ed agli spazi per il commiato.
Art. 2.
Conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri
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Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.
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La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).
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Al fine di assicurare l'identita' certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.
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Nelle aree avute in concessione nei cimiteri, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, i privati e gli enti possono provvedere anche all'inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.
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L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volonta' del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente piu' prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di piu' parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
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Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione e' sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volonta' che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonche' il soggetto individuato ad eseguire tale volonta'.
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Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volonta' del defunto e' eseguita dalle seguenti persone:
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dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente piu' prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di piu' parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
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dall'esecutore testamentario;
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dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
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dal tutore di minore o interdetto;
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in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.
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Qualora, in assenza del coniuge, concorrano piu' parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza...
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