LEGGE REGIONALE 31 Ottobre 2007, n. 20 - Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

(Pubblicata nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione

Piemonte n. 44 del 2 novembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita'

  1. La presente legge disciplina la cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dalla normativa statale e secondo le modalita' stabilite dalla medesima.

  2. La Regione intende valorizzare la scelta della cremazione nel rispetto della dignita' di ogni persona, la sua liberta' di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto a una corretta e adeguata informazione.

  3. La Regione garantisce, attraverso una adeguata formazione, la professionalita' del personale addetto ai crematori ed agli spazi per il commiato.

    Art. 2.

    Conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri

  4. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.

  5. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

  6. Al fine di assicurare l'identita' certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

  7. Nelle aree avute in concessione nei cimiteri, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, i privati e gli enti possono provvedere anche all'inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.

  8. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volonta' del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente piu' prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di piu' parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

  9. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione e' sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volonta' che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonche' il soggetto individuato ad eseguire tale volonta'.

  10. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volonta' del defunto e' eseguita dalle seguenti persone:

    1. dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente piu' prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di piu' parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

    2. dall'esecutore testamentario;

    3. dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

    4. dal tutore di minore o interdetto;

    5. in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

  11. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano piu' parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza...

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