LEGGE REGIONALE 16 Agosto 2007, n. 24 - Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 'Disciplina del regime di deroga previsto dall''art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 'Integrazioni alla legge 11...

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73 del

21 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13

  1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 le parole: "lettere a) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b) e c)". 2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 e' abrogato.

    Art. 2.

    Modifiche all'art. 2 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13

  2. L'art. 2 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Deroghe). - 1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime nel termine di trenta giorni, trascorso il quale si prescinde dal parere, adotta le deroghe di cui all'art. 1, di durata non superiore ad un anno, e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni. a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica; b) nell'interesse della sicurezza aerea; c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi alla pesca, alle acque; d) per la protezione della flora e della fauna; e) ai fini della ricerca, dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonche' per l'allevamento connesso a tali operazioni; f) per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantita'. 2. Le deroghe di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivate come previsto dall'art. 19-bis della legge n. 157/1992.".

    Art. 3.

    Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13

  3. Dopo l'art. 2 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13, sono inseriti i seguenti: "Art. 2-bis (Contenuto e procedure delle deroghe). - 1. La giunta regionale, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito, l'istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, adotta le deroghe indicando: a) le specie che ne formano oggetto; b) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie, per le deroghe motivate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere e) ed f); c) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo e' assoggettato; d) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo di applicazione...

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