Ordinanza dell'11 aprile 2007 emessa dal Tribunale di Fermo nel procedimento penale a carico di Bonfigli Stefania Processo penale - Giudizio abbreviato - Utilizzabilita', ai fini della decisione sul merito dell'imputazione, degli atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo, unilateralmente assunti, in assenza di situazioni ricondu...

IL TRIBUNALE

Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 104/2007 a carico di Bonfigli Stefania n. 27 maggio 1965 a Fermo, via Italia n. 55, libera contumace, difesa dall'avv. Anna Beatrice Indiveri del Foro di Fermo, di fiducia, imputata del delitto p. e p. dall'art. 486 c.p. perche', al fine di procurare a se' un vantaggio, abusando di un foglio firmato in bianco da Bastarelli Massimo, lo compilava per scopi propri, utilizzandolo mediante consegna al proprio legale per farne uso in sede giudiziale allo scopo di sostenere che il Bastarelli aveva rinunciato a qualsiasi credito verso essa Bonfigli e si era riconosciuto debitore della Bonfigli per eventuale somma che la stessa fosse stata chiamata a sborsare successivamente all'uscita dalla societa'.

In Fermo, in epoca precedente e prossima al febbraio 2003.

Con la partecipazione della parte civile, Bastarelli Massimo, avv. Stefano Girotti Pucci.

Premesso in fatto che, il pubblico ministero in sede esercitava l'azione penale mediante citazione diretta a giudizio dell'imputata Bonfigli, in ordine al reato di falso specificato in rubrica;

che, prima dell'apertura del dibattimento, l'avv. Indiveri, difensore e procuratore speciale dell'imputata, comunicava di aver svolto attivita' di investigazione difensiva, di cui ai verbali di assunzione di informazioni, ex artt. 391-bis e 391-ter, comma 3 c.p.p., contenuti nel fascicolo del difensore di cui all'art. 391-octies c.p.p., che depositava per l'inserimento nel fascicolo di cui all'art. 433 c.p.p. e, contestualmente, avanzava rituale richiesta di giudizio abbreviato (non condizionato);

che, lo stesso difensore precisava che i predetti atti di investigazione, nell'ottica difensiva, erano rilevanti ai fini della prova dei fatti per cui e' processo e ne chiedeva - in conformita' a consolidati indirizzi interpretativi - l'utilizzazione ai fini della decisione sul merito dell'imputazione;

che il giudice, in assenza di vizi formali della richiesta, ordinava, doverosamente (artt. 438, comma 4, 556, comma 2 c.p.p.) procedersi al giudizio abbreviato; il rito veniva accettato dalla parte civile;

che il p.m. d'udienza faceva dar atto, per quanto potesse rilevare, del proprio dissenso all'utilizzazione ai fini decisori degli atti unilateralmente raccolti dalla difesa (e analogo dissenso veniva manifestato dalla parte civile);

che il giudice sollevava d'ufficio la questione di illegittimita' costituzionale - per violazione degli artt. 3 e 111, secondo e quarto comma della Costituzione - dell'art. 442, comma 1-bis, richiamato dall'art. 556, comma 1 c.p.p., nella parte in cui prevede l'utilizzabilita', nel giudizio abbreviato, ai fini della decisione sul merito dell'imputazione - in assenza di situazioni riconducibili ai paradigmi di deroga al contraddittorio dettati dall'art. 111, quinto comma Cost. - degli atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo, unilateralmente assunti.

Motivi

Rilevanza della questione

La questione sicuramente rilevante nel giudizio in quanto, in caso di accoglimento, tra il novero degli atti a sfondo probatorio utilizzabili ai fini della decisione non potranno essere compresi i verbali di "assunzione di informazione" di cui alle ricordate investigazioni difensive, inseriti nel fascicolo di cui all'art. 433 c.p.p. Essi potranno, al piu', suggerire al giudicante l'esercizio dei poteri probatori officiosi di cui all'art. 441, comma 5 c.p.p.

Nell'ottica della rilevanza appare opportuno altresi' evidenziare:

A) che l'utilizzabilita' a fini decisori nel procedimento speciale de quo delle indagini effettuate a norma della legge n. 397 del 2000 risponde ad un consolidato - quanto opinabile - indirizzo interpretativo. Non solo: tale utilizzabilita' sembra essere data per scontata dalla stessa Corte costituzionale come emerge in alcune ordinanze emesse in materia ed in particolare nell'ordinanza 24 giugno 2005, n. 245 (si richiama, tra le altre, l'ordinanza n. 57/2005, per il seguente obiter dictum: "i caratteri di fondo del giudizio abbreviato non sono contraddetti dalla maggiore incidenza riservata alle investigazioni difensive dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397, in quanto anche tali atti possono essere utilizzati nel corso del giudizio abbreviato al pari degli atti raccolti dal pubblico ministero nel corso del giudizio abbreviato al pari degli atti raccolti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari");

B) che nel caso di specie, con riferimento ai verbali di informazioni assunti dalla difesa, non risulta, e non e' stata neanche invocata, alcuna ipotesi di impossibilita' di natura oggettiva o provata condotta illecita, che giustifichino la deroga al principio di formazione della prova in contraddittorio; inoltre, la controparte (essenzialmente il p.m.) non ha dato il consenso alla utilizzabilita', ne' e' intervenuta una rinunzia al contraddittorio con riferimento a detti atti unilateralmente assunti (il dissenso espresso dal p.m. d'udienza, pur ultroneo, esclude qualsiasi dubbio al riguardo).

Non manifesta infondatezza della questione

Il principio costituzionale del "contraddittorio nella formazione della prova" nella "partia delle armi" (art. 111, secondo e quarto comma Cost.)

Il piu' severo ostacolo all'utilizzabilita' degli atti di investigazioni difensive in sede di giudizio abbreviato e' rappresentato dal principio costituzionale del "contraddittorio nella formazione della prova". E' noto che a seguito della riforma costituzionale sul "giusto processo" il processo penale deve essere regolato da tale principio, fatte salve specifiche eccezioni.

La Carta costituzionale non fornisce una definizione di "contraddittorio": spetta pertanto all'interprete il compito di determinarne il significato e le connotazioni. Se, da un lato, devono evitarsi speculazioni del tutto disancorate dal testo normativo di riferimento e dal quadro costituzionale esistente, dall'altro e' innegabile che un margine di opinabilita' e' pur sempre rinvenibile in qualunque "definizione" che si voglia dare al principio in questione.

In tale ottica, puo' essere utile l'analisi di chi ha evidenziato come il principio del contraddittorio, "costituzionalizzato" nell'art. 111, presenta almeno due profili, che talora sembrano sovrapporsi e confondersi tra loro. Di tale principio - si sostiene - il nuovo testo della Carta fondamentale accoglie a volte l'aspetto oggettivo, che consiste nel "metodo di accertamento" dei fatti, altre volte l'aspetto soggettivo, che si configura come una garanzia individuale. La singolarita' del nuovo art. 111 sta nel fatto che i due distinti concetti si trovano richiamati alternativamente in un ordine che non pare essere quello logico.

Per comprendere, dunque, la giusta portata del principio contenuto nella disposizione in esame e' necessario verificare in che modo l'art. 111 Cost. recepisca il principio del contraddittorio. Il primo enunciato che si impone all'attenzione dell'interprete e' contenuto nella prima parte del medesimo comma 4: "Il processo penale e' regolato dal principio del contraddittorio nella formulazione della prova". Tuttavia, non e' questa l'unica disposizione che riconosce il principio del contraddittorio. Infatti, poche righe piu' sopra, al comma 3, vi e' un enunciato cosi' formulato: "la legge assicura che la persona accusata di un reato (...) abbia facolta' davanti al giudice di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico". Anche questa norma costituisce un espresso riconoscimento del principio del contraddittorio. Occorre allora prendere atto della autonoma consistenza dei due enunciati. Quello contenuto nel comma 4 primo periodo da' una prescrizione di natura oggettiva: e' una norma preposta alla tutela del processo penale ed appare funzionale ad assicurare il contraddittorio inteso come metodo di conoscenza. Viceversa, la regola posta al comma 3 dell'art. 111 da' una prescrizione di tipo soggettivo, funzionale alla tutela dell'imputato. La norma intende assicurare il contraddittorio come garanzia individuale.

Preso atto che il principio del contraddittorio assume anche una valenza soggettiva, sarebbe grave errore...

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