Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Prove - Testimonianza - Persona giudicata in un procedimento connesso che assume l'ufficio di testimone (c.d. testimone assistito) - Esenzione dall'obbligo di deporre sui fatti per i quali sia stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di applicazione della pena, se...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 197-bis, comma 4, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 27 maggio 2005 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia, nel procedimento penale a carico di V.C., iscritta al n. 433 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2005. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 197-bis, comma 4, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che il testimone non possa essere obbligato a deporre sui fatti per i quali e' stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di applicazione della pena, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilita' ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione";

che il rimettente premette di essere chiamato a celebrare un giudizio abbreviato subordinato alla audizione di un teste, il quale, gia' coimputato per i medesimi fatti, aveva definito la propria posizione processuale con sentenza, nel frattempo divenuta irrevocabile, di applicazione della pena su richiesta, senza aver reso alcuna dichiarazione nel corso di quel procedimento;

che la descritta condizione processuale -- argomenta il giudice a quo -- non consente a tale soggetto di essere esonerato dall'obbligo di deporre sui fatti oggetto della sentenza gia' emessa nei suoi confronti: garanzia, questa, che la norma censurata riserva esclusivamente al soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna all'esito di un giudizio;

che peraltro, a parere del rimettente, una diversa interpretazione della norma -- idonea, cioe', ad estendere l'esenzione dall'obbligo di testimoniare anche al soggetto nei cui...

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