Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del Pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova le...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento) e dell'art. 10 della stessa legge, promosso con ordinanza del 27 aprile 2006 dalla Corte d'appello di Trieste - sezione per i minorenni, nel procedimento penale a carico di D.E. ed altro, iscritta al n. 561 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2006. Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che la Corte d'appello di Trieste - sezione per i minorenni ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., quando cioe' sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado e sempre che tali prove risultino decisive, e dell'art. 10 della medesima legge;

che la Corte rimettente premette in fatto di essere investita dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza con cui gli imputati "sono stati prosciolti" dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Trieste perche' il fatto non sussiste;

che nell'ordinanza si precisa inoltre che, sopravvenuta nelle more del giudizio la legge n. 46 del 2006- - il cui art. 1 ha sostituito l'art. 593 cod. proc. pen., sottraendo al pubblico ministero il potere di appellare le sentenze di proscioglimento -- l'appello proposto dovrebbe essere dichiarato inammissibile in forza di quanto previsto dall'art. 10 della medesima legge;

che, affermata la rilevanza...

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