Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva) - Applicazione delle nuove norme anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della novella - Intervenu...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della stessa legge, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze del 2 maggio 2006 dalla Corte d'appello di Genova, del 25 maggio e del 16 giugno 2006 dalla Corte d'appello di Bologna, del 26 aprile, del 2 maggio e del 1° giugno 2006 dalla Corte d'appello di Ancona, del 16 maggio 2006 dalla Corte d'assise d'appello di Salerno, del 12 giugno 2006 dalla Corte d'appello di L'Aquila, del 10 ottobre 2006 dalla Corte d'appello di Ancona, del 4 luglio 2006 dalla Corte d'appello di Catania, del 30 marzo, del 6 (nn. 2 ordd.) e del 7 aprile e del 7 giugno 2006 dalla Corte d'appello di Napoli, del 23 gennaio 2007 dalla Corte d'appello di Perugia e dell'8 agosto 2006 (nn. 2 ordd.) dalla Corte d'appello di Trieste rispettivamente iscritte ai nn. 10, 35, 42, 49, 50, 53, 68, 173, 216, da 266 a 269, 272, 273, 618, 659 e 660 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7, 8, 9, 14, 16 nell'edizione straordinaria del 26 aprile 2007, e nn. 17, 36 e 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2007. Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che, con diciotto ordinanze di analogo tenore, le Corti d'appello di Genova (r.o. 10 del 2007), di Bologna (r.o. nn. 35 e 42 del 2007), di L'Aquila (r.o. n. 173 del 2007), di Ancona (r.o. nn. 49, 50, 53 e 216 del 2007), di Catania (r.o. n. 266 del 2007), di Napoli (r.o. nn. 267, 268, 269, 272 e 273 del 2007), di Trieste (r.o. nn. 659 e 660 del 2007), di Perugia (r.o. 618 del 2007) e la Corte d'assise d'appello di Salerno (r.o. n. 68 del 2007) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 111, primo, secondo, sesto e settimo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento se non nel caso previsto dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., quando cioe' sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado e sempre che tali prove risultino decisive, e dell'art. 10 della medesima legge;

che, sotto il profilo della rilevanza, i rimettenti premettono che in forza dell'art. 10 della legge n...

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