Ordinanza del 1° febbraio 2006 emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile promosso da Barletta Luigi ed altra contro Banca Fideuram S.p.A. ed altro Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Disciplina intro...

IL TRIBUNALE Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 26788/04 del Ruolo Contenzioso civile dell'anno 2004 tra Barletta Luigi e Fortunato Amelia, elett. dom. in Napoli alla via Lucilio n.15, presso gli avv. Amedeo Chiantera e Filippo Di Nardo, che li rappresentano e difendono, attori e Banca Fideuram S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via Cilea n. 250, presso l'avv. Gianluca Scoleri, il quale la rappresenta e difende, conventuta e Cascone Nicola, convenuto contumace.

Premesso in fatto Con citazione ritualmente notificata, Barletta Luigi e Fortunato Amelia, premesso di essersi rivolti nell'anno 1994 al promoter finanziario della Banca Fideuram, tale Nicola Cascone, che operava nella zona di Pozzuoli, per effettuare degli investimenti finanziari; di aver acquistato in data 15 novembre 1994 il fondo IMIREND per un importo complessivo di lire 33.000.000; di aver sottoscritto in data 13 marzo 1995 l'acquisto del fondo Fideuram Moneta per lire 40.000.000; di aver aperto nel marzo 1995 il c.c. n. 001-66-811335 con un versamento in data 17 marzo 1995 di lire 20.000.000; che, a seguito di tali operazioni, il Cascone aveva garantito loro il buon andamento degli investimenti, esaminando la documentazione che la banca inviava agli attori; che il Barletta in data 16 luglio 2003 si era recato personalmente presso la sede della Banca Fideuram S.p.A., apprendendo dal funzionario Carmine Timbone che Nicola Cascone non operava piu' come promoter della banca e che l'andamento degli investimenti finanziari degli attori, regolare fino a tutto il 2001, era precipitato successivamente; che, dall'estratto conto rilasciato dalla Banca relativo al periodo dal 29 gennaio 2001 al 21 luglio 2003, risultavano disinvestiti euro 43.479,69, a fronte di una sottoscrizione di euro 61.686,55, a mezzo di documenti che riportavano la sottoscrizione del Cascone e la firma falsa degli attori; che, con lettera del 22 settembre 2003 alla banca, gli attori avevano dichiarato di non conoscere le sottoscrizioni sulle disposizioni di bonifico del 13 marzo 1995, sulla lettera di mandato del 23 gennaio 2001, sulle lettere di liquidazione parziale del mandato del 28 marzo 2001, 21 febbraio 2001 e 14 settembre 2002; che, con successiva lettera di risposta, la banca aveva ammesso che le risultavano gravi irregolarita' commesse dal Cascone e che il contratto di agenzia con quest'ultimo era stato risolto dal 24 luglio 2002; tanto premesso, i coniugi Barletta-Fortunato convenivano Nicola Cascone e la Banca Fideuram S.p.A. per sentir dichiarare la responsabilita' del Cascone per l'indebito impossessamento degli investimenti degli attori; la responsabilita' della banca ex art. 2049 c.c. per i fatti addebitabili al promoter; condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti da essi attori ed, in particolare, alla restituzione della somma di euro 55.464,16, indebitamente sottratta dal Cascone; condananre i convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio. Si costituiva la sola banca convenuta la quale eccepiva preliminarmente che alla controversia era applicabile il c.d. "processo societario" di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, chiedendo, pertanto, a mente dell'art. 1, d.lgs. cit. la cancellazione della causa dal ruolo. Nel merito contestava la domanda attorea, deducendo di aver inviato nel tempo ai clienti tutte le informazioni relative alle operazioni compiute, nonche' gli estratti conto periodici, mai contestati dagli attori; di aver ricevuto un solo versamento di lire 20.000.000 a mezzo a.b. accreditato sul c.c. degli attori e poi utilizzato per l'acquisto delle quote Fideuram Moneta e di non sapere nulla dell'ulteriore versamento nelle mani del Cascone di lire 20.000.000, collocato temporalmente dagli attori nel marzo 1995; che, comunque, in ordine a tale cifra ogni restituzione era preclusa attesa la prescrizione del relativo diritto. Inoltre, la banca chiedeva la verificazione delle sottoscrizioni disconosciute dagli attori, contestava la quantificazione dei danni operata in citazione e la possibilita' di ricondurre la fattispecie in esame alla responsabilita' prevista ai sensi dell'art. 2049 c.c., avanzando comunque domanda riconvenzionale nei confronti di Nicola Cascone per essere tenuta indenne da qualsiasi pagamento in favore degli attori. All'esito dell'udienza di prima comparizione il giudicante, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, disponeva il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo. Gli attori notificavano alla convenuta Fideuram S.p.A. e depositavano memoria di riassunzione del giudizio e la banca depositava memoria di replica, notificata agli attori il 5 aprile...

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