Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti. Banca e istituti di credito - Fondazioni bancarie - Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano - Modifiche del relativo statuto - Esercizio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del potere di approvarle - Ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolz...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK Giudice, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione IV - Ufficio III del 25 gennaio 2005, prot. n. 7076, avente ad oggetto l'approvazione di modifiche agli artt. 5, 9 e 52 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano, promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 19 luglio 2005, depositato in cancelleria il 26 luglio 2005 ed iscritto al n. 25 del registro conflitti tra enti 2005.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2007 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Uditi l'avvocato Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ricorso del 14 luglio 2005, notificato al Presidente del Consiglio dei ministri in data 19 luglio 2005, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione IV - Ufficio III del 25 gennaio 2005, prot. n. 7076, con la quale sono state approvate, con alcune precisazioni, talune modifiche apportate allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano (in seguito Fondazione).

La Provincia autonoma ricorrente premette: che, nel dicembre dell'anno 2004, l'organo di indirizzo della detta Fondazione aveva apportato talune modifiche allo statuto della Fondazione medesima, segnatamente agli artt. 5, 9 e 52; che le stesse erano state comunicate alla Provincia autonoma di Bolzano per la approvazione; che, con nota del 23 dicembre 2004, la Fondazione ha chiesto, in relazione alla modifiche statutarie in questione, al Ministero dell'economia e delle finanze di esprimere il parere di sua competenza; che, con altra nota del 31 gennaio 2005, anche la Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze la espressione del parere.

Sul punto, la ricorrente afferma che lo statuto di autonomia regionale, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), attribuisce alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, agli artt. 5, numero 3, 16 e 11, la "competenza legislativa concorrente in materia di "ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale" [...] oltre che le connesse potesta' amministrative", e il potere di "nomina del presidente e del vicepresidente della Cassa di risparmio".

Aggiunge la ricorrente che, con legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 (Delega di funzioni amministrative alle Province autonome di Trento e di Bolzano), la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ha delegato alle due Province autonome le funzioni amministrative in tema di "enti di credito fondiario e di credito agrario, di Casse di risparmio e di Casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale", e che il d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 (Norme di attuazione delle statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale), nel precisare le attribuzioni regionali in materia di ordinamento delle aziende di credito di rilevanza locale (poi delegate alle Province autonome), all'art. 3, lettera d), ha assegnato alla Regione la competenza in materia di "approvazione delle modifiche statutarie", col solo "limite" di dover prima "sentire" il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Cio' rilevato, la ricorrente osserva che, con l'atto oggetto del conflitto, il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato alla Fondazione che "ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si approvano, con la precisazione che segue, [le modifiche agli] artt. 5, comma 5, 9 e 52 dello statuto [..]. Resta fermo che l'aumento della compagine sociale non dovra' comportare un aumento dei costi a carico della Fondazione".

Tale atto, trasmesso dal Ministero alla sola Fondazione e da questa rimesso, in data 1° giugno 2005, alla ricorrente Provincia autonoma, sarebbe, ad avviso di quest'ultima, in "palese violazione delle [sue] attribuzioni statutarie e delle relative norme di attuazione", cosi' invadendo le competenze statutariamente tutelate della medesima Provincia autonoma.

Ritiene, in particolare, la ricorrente che l'atto impugnato violi le previsioni attributive di competenze regionali e provinciali contenute negli artt. 5, numero 3, e 16 dello statuto di autonomia nonche' le relative norme di attuazione.

Secondo i termini dello statuto di autonomia, infatti, spettano alla Regione sia la competenza legislativa concorrente in tema di ordinamento degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale sia le connesse potesta' amministrative.

La ricorrente aggiunge che, nel precisare il contenuto di tali attribuzioni, il d.P.R. n. 234 del 1977 prevede che "Rientrano nella competenza regionale i provvedimenti riguardanti: [...] d) l'approvazione delle modifiche statutarie", e che tali atti "vanno adottati sentit[o] [...] il Ministero del tesoro".

Da quanto sopra, tenuto anche conto della delega alle Province autonome di cui alla legge regionale n. 3 del 2003, la ricorrente fa derivare la sua competenza alla approvazione delle modifiche statutarie della Fondazione.

Non osterebbe a tale rivendicazione di competenze il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), il quale, introducendo una nuova disciplina civilistica e fiscale delle cosiddette fondazioni bancarie, definisce queste ultime "persone giuridiche private senza fini di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale" che "perseguono esclusivamente scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti".

Infatti, aggiunge la ricorrente, il termine della fase transitoria di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 153 del 1999 e' stato differito al 31 dicembre 2005 dall'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 (Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione dei tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.A., nonche' di alienazioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato), convertito, con modificazioni, con legge 1° agosto 2003, n. 212.

Prosegue la ricorrente ricordando che, "venendo incontro" allo Stato, essa ha provveduto a scorporare la preesistente Cassa di risparmio di Bolzano, creando due soggetti: la Cassa di risparmio di Bolzano S.p.A. e la Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano, senza pero' che cio' abbia comportato il venir meno delle sue attribuzioni in materia.

Secondo la ricorrente, l'atto impugnato violerebbe, altresi', l'art. 11 dello statuto di autonomia, il quale assegna alla Provincia autonoma la competenza esclusiva in tema di apertura e trasferimento di sportelli di aziende di credito a carattere locale e di nomina del presidente e del vicepresidente della Cassa di risparmio.

Tale disposizione e' anche richiamata dallo statuto della Fondazione la' dove, all'art. 42, prevede che il presidente e il vicepresidente della Fondazione siano nominati dall'organo di indirizzo "salvo quanto previsto dall'art. 11 dello statuto di autonomia".

Ad avviso della ricorrente, pertanto, la competenza a nominare il presidente e il vicepresidente sia della Fondazione che della Cassa di risparmio di Bolzano spetterebbe alla Provincia autonoma, a prescindere dalla qualificazione della Fondazione come "ente creditizio" e come "ente di diritto privato". Poiche' l'art. 9 dello statuto della Fondazione, come modificato...

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