Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia e urbanistica - Reato di realizzazione di opere su beni sottoposti a vincolo paesaggistico in assenza di autorizzazione o in difformita' da essa - Rimessione in pristino prima della condanna - Effetto estintivo del reato ambientale - Mancata estensione al reato edilizio - Denu...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 181, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, lettera c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), promosso con ordinanza del 26 giugno 2006 dal Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di Ricci Graziana ed altri, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie speciale, dell'anno 2007. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Paolo Maddalena. Ritenuto che, con ordinanza del 26 giugno 2006, il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 181, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, lettera c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), nella parte in cui non prevede l'estinzione anche del reato edilizio di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), "in caso di demolizione dell'opera abusiva ad opera del trasgressore prima che venga disposta d'ufficio dall'autorita' amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna";

che, in punto di fatto, il Tribunale di Grosseto riferisce di stare giudicando tre soggetti imputati del reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato opere in totale difformita' dalla concessione edilizia;

che, in ordine alla rilevanza della questione, il giudice a quo sviluppa, in due distinte parti dell'ordinanza, articolate argomentazioni ed, in particolare, osserva:

  1. che dall'istruttoria da esso svolta risulta provata l'avvenuta completa riduzione in pristino dell'immobile oggetto dell'intervento edilizio in conformita' alla concessione edilizia;

  2. che tale rimessione in pristino sarebbe idonea a determinare l'estinzione del reato paesistico-ambientale previsto dall'art. 181, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 42 del 2004 (applicabile retroattivamente, quale norma di maggiore favore), "mentre analoga fattispecie estintiva non e' contemplata per il reato edilizio oggetto di contestazione";

  3. che tale effetto estintivo del reato paesistico-ambientale si verificherebbe anche ove fosse da seguire l'orientamento (che peraltro il rimettente contesta come eccessivamente restrittivo) espresso dalla Corte di cassazione (sentenza n. 3945 del 2006), secondo cui la riduzione in pristino deve avvenire prima dell'ingiunzione in tal senso dell'autorita' amministrativa, non essendo sufficiente, ai fini dell'estinzione del reato, che essa avvenga dopo tale ingiunzione, ma prima della demolizione d'ufficio;

  4. che la riduzione in pristino da parte degli imputati e', infatti, intervenuta prima della condanna giudiziale e prima della stessa ingiunzione alla demolizione da parte dell'autorita' comunale;

  5. che dall'eventuale accoglimento della sollevata questione di legittimita' costituzionale deriverebbe l'estinzione anche del reato edilizio contestato agli imputati, con conseguente declaratoria di non procedibilita' dell'azione penale;

  6. che, d'altra parte, l'intervenuta rimessione in pristino non gioverebbe altrimenti agli imputati, ne', in particolare...

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