Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza ed assistenza - Gestione Commercianti dell'INPS - Iscrivibilita' dei familiari collaboratori del farmacista - Omessa previsione - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto ai collaboratori familiari di altre imprese commerciali, contrasto con la garanzia previdenziale e ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attivita' commerciali), come sostituito dall'art. 1, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e dagli artt. 1 e 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con ordinanza del 12 giugno 2006 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Floriano Fiori nella qualita' di titolare della "Farmacia della Mole" e l'I.N.P.S., iscritta al n. 601 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2007. Visti gli atti di costituzione di Floriano Fiori nella qualita' di titolare della "Farmacia della Mole" e dell'I.N.P.S., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2007 il Giudice relatore Luigi Mazzella; Uditi gli avvocati Arturo Maresca, Giovanni Villani e Massimo Luciani per Floriano Fiori nella qualita' di titolare della "Farmacia della Mole", Lelio Maritato per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dal titolare di una farmacia in Torino nei confronti dell'INPS, il quale gli aveva richiesto il pagamento di importi vari, nei limiti del quinquennio prescrizionale, per contributi arretrati e sanzioni accessorie relativi alla posizione della moglie con la quale aveva costituito un'impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 12 giugno 2006, ha sollevato - in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori...

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