Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Impugnazioni - Appello avverso sentenza del giudice di pace declinatoria della competenza - Omessa previsione della possibilita' per il tribunale, in funzione di giudice d'appello, di rimettere la causa al giudice di primo grado in caso di riforma della sentenza -...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO ; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 46, 353 e 354 del codice di procedura civile promosso dal Tribunale di Monza, nel procedimento civile vertente tra Fercam s.p.a. e Mahlo Italia s.r.l. ed altri, con ordinanza del 19 dicembre 2006 iscritta al n. 454 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2007. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 21 novembre 2007 il giudice relatore Francesco Amirante. Ritenuto che il Tribunale di Monza - sezione distaccata di Desio, nel corso di un giudizio di appello avverso una sentenza del giudice di pace - dichiarativa della connessione con altra causa pendente davanti a detto Tribunale - ha sollevato, con ordinanza del 19 dicembre 2006: a) questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, degli artt. 353 e 354 del codice di procedura civile (anche in combinato disposto con l'art. 46 dello stesso codice), nella parte in cui non prevedono la possibilita' per il tribunale, in funzione di giudice di appello avverso le sentenze del giudice di pace, di rimettere la causa al giudice di primo grado, qualora riformi la sentenza con cui questi ha declinato la propria competenza; b) "in subordine", questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46 cod. proc. civ. (anche in combinato disposto con gli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.), per contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., nella parte in cui esclude l'esperibilita' del regolamento necessario di competenza avverso le sentenze del giudice di pace che si pronuncino sulla competenza, anche ai sensi degli artt. 39 e 40 cod. proc. civ., senza decidere il merito della controversia;

che il Giudice di pace di Desio, espone il remittente, ha dichiarato, con sentenza, la connessione della causa per risarcimento danni da circolazione stradale, pendente dinanzi a se', con altra causa pendente dinanzi al Tribunale di Monza - sezione distaccata di Desio - fissando il termine di centoventi giorni per la riassunzione della causa dinanzi a quest'ultimo giudice;

che, avverso detta sentenza, la parte attrice ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Monza - sezione distaccata di Desio, quale giudice territorialmente competente per 1'impugnazione, contestando la sussistenza dei presupposti previsti dal citato art. 40 cod. proc. civ., ai fini della remissione della causa e dello spostamento di competenza;

che la medesima parte ha provveduto anche a riassumere il giudizio dinanzi allo stesso Tribunale, nella qualita' di giudice designato come titolare del procedimento connesso, il quale pero' non puo' essere piu'...

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