Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Imposte e tasse - Norme della Regione Emilia-Romagna - Tassa automobilistica regionale - Regime agevolativo previsto dall'Allegato 1 tariffa C) al d.P.R. n. 39 del 1953 - Estensione alla piu' ampia categoria degli 'autoveicoli' adibiti a scuola guida invece che alle sole 'autovetture' d...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 6, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 (Disposizioni in materia tributaria), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 17 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 21 febbraio 2006 ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2006. Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia Romagna; Udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2007 il giudice relatore Franco Gallo; Uditi l'avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Rosaria Russo Valentini per la Regione Emilia Romagna.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 17 febbraio 2006 e depositato il 21 successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 (Disposizioni in materia tributaria), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 167 del 22 dicembre 2005, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione, in relazione all'allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni; b) dell'art. 6, comma 1, della medesima legge regionale, per violazione degli artt. 3, 117, secondo comma, lettere e) ed "i)" (recte: l), e 119 Cost. 1.1. - Il ricorrente censura, in primo luogo, il citato art. 5 della citata legge reg. Emilia-Romagna n. 23 del 2005, nella parte in cui stabilisce che "rientrano nella classificazione prevista nell'allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto". Il Presidente del Consiglio dei ministri premette, al riguardo, che la tassa automobilistica regionale, in quanto istituita e disciplinata da norme statali (cioe' dal menzionato d.P.R. n. 39 del 1959 e successive modificazioni; nonche' dall'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"), non costituisce un "tributo proprio" delle Regioni, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., e che, pertanto, deve ritenersi a queste precluso modificarne la disciplina sostanziale, se non nei limiti previsti dalla legge statale. Poiche' la disposizione regionale impugnata estende a tutti gli autoveicoli adibiti a scuola guida l'agevolazione tributaria prevista dalla normativa statale per le sole autovetture aventi la suddetta destinazione (allegato 1, tariffa C, del d.P.R. n. 39 del 1953: "alla tassa [...] si applicano le seguenti riduzioni: [...] per le autovetture adibite a scuola guida: riduzione del 40 per cento [...]"), il legislatore regionale - conclude la difesa erariale - avrebbe esercitato una potesta' normativa che non gli compete, in violazione degli evocati parametri costituzionali (artt. 117, secondo comma, lettera e, 119 Cost.). 1.2. - Il ricorrente censura, in secondo luogo, l'art. 6, comma 1, della medesima legge regionale, nella parte in cui, aggiungendo un ulteriore comma al comma 1 dell'art. 7-bis della legge della Regione Emilia-Romagna 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), dispone che il termine di decadenza per l'accertamento delle violazioni previste dalla disciplina statale e regionale sul deposito in discarica dei rifiuti solidi decorre, "nel caso in cui venga esercitata l'azione penale", dal "passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale", invece che dalla data di commissione della violazione. La difesa erariale afferma che la censurata disposizione - nel differire la decorrenza del termine decadenziale per l'accertamento delle violazioni tributarie sino al momento della formazione del giudicato penale -...

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