Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Ricorsi della Regione Veneto - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233 e della legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 - Trattazione delle sole questioni relative agli artt. 6 e 12, comm...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli 6 e 12 comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) e degli articoli 6 e 12 comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 4 agosto 2006 n. 248, promossi con n. 2 ricorsi della Regione Veneto notificati il 31 agosto e il 5 ottobre 2006, depositati in cancelleria l'11 settembre e l'11 ottobre 2006 ed iscritti ai nn. 96 e 103 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 2007 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 31 agosto 2006 e depositato il successivo 11 settembre (reg. ric. n. 96 del 2006), la Regione Veneto ha promosso questioni di legittimita' costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), e, tra queste, degli artt. 6 e 12, comma 1, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118 della Costituzione.

    L'art. 6, recante la rubrica "Deroga al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi", aggiunge dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), il comma 2-bis, disciplinando le condizioni in presenza delle quali i Comuni acquisiscono la facolta' di "bandire pubblici concorsi, nonche' concorsi riservati ai titolari di licenza taxi, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per l'assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica". Il comma censurato prevede inoltre che i Comuni possano "rilasciare titoli autorizzatori temporanei, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari".

    L'art. 12, comma 1, recante la rubrica "Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale" consente ai Comuni di far svolgere il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, "anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali", con divieto di erogare a tali soggetti "finanziamenti in qualsiasi forma".

    La Regione Veneto ritiene che entrambe le disposizioni siano riconducibili alla materia del trasporto pubblico locale, attribuita, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 222 del 2005) alla potesta' legislativa residuale della Regione stessa, osservando che gia' il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) aveva valorizzato il ruolo regionale in tale materia.

    Pertanto, conclude la ricorrente, "non varrebbe il semplice richiamo alla necessita' di adottare una disciplina di tutela della concorrenza per giustificare l'intervento del legislatore statale", specie se si considera che le norme impugnate, omettendo di "lasciare spazio" al legislatore regionale, non rispetterebbero "i parametri della adeguatezza e della proporzionalita".

  2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso, fermo il richiamo al potere della Corte costituzionale di valutare la sussistenza di ipotesi di inammissibilita' o di cessazione della materia del contendere in ordine alle censure mosse, in ragione della conversione in legge, con modificazioni, nel frattempo intervenuta, del decreto-legge n. 223 del...

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