Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Turismo - Norme della Regione Marche - Attribuzione alla Regione della funzione di organizzazione e coordinamento delle attivita' delle imprese che partecipano in Italia e all'estero a manifestazioni fieristiche, incontri operativi di commercializzazione, sondaggi di mercato, anche in c...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge della Regione Marche 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 18 settembre 2006, depositato in cancelleria il 26 settembre 2006 ed iscritto al n. 101 del registro ricorsi 2006. Visto l'atto di costituzione della Regione Marche; Udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2007 il giudice relatore Maria Rita Saulle; Uditi l'avvocato dello Stato Sergio Sabelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 18 settembre 2006 e depositato il successivo 26 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 2, comma 1, lettera d), della legge della Regione Marche 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), per violazione dell'art. 117, commi secondo, lettera g), quinto e nono, della Costituzione. La disposizione censurata attribuisce alla Regione le funzioni concernenti "l'organizzazione e il coordinamento delle attivita' delle imprese che partecipano in Italia e all'estero a manifestazioni fieristiche, incontri operativi di commercializzazione, sondaggi di mercato, anche in collaborazione con l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE), l'Agenzia nazionale del turismo, altri enti pubblici, i sistemi turistici locali, agenzie, aziende e le associazioni di categoria rappresentative del settore turistico". Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, detta norma risulterebbe censurabile sotto un duplice profilo. In primo luogo, essa prevedrebbe "unilateralmente il coinvolgimento di organismi nazionali, quali l'Istituto del commercio con l'estero e l'Agenzia nazionale del turismo, nonche' altri enti pubblici operanti nel settore", cosi' eccedendo i limiti della competenza regionale in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, che riserva la materia dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali alla legislazione esclusiva statale. In secondo luogo, la norma censurata, in quanto diretta a perseguire compiti di organizzazione e di coordinamento dell'attivita' internazionale di imprese impegnate all'estero nella partecipazione a manifestazioni fieristiche e ad incontri operativi di commercializzazione, incorrerebbe nella violazione dell'art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che detta uno specifico procedimento per lo svolgimento della condotta internazionale delle Regioni, in attuazione dei compiti demandati allo Stato dall'articolo 117, commi quinto e nono, della Costituzione. A fondamento della propria censura, il ricorrente richiama la sentenza n. 238 del 2004 di...

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