Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Decreto di espulsione emesso nei confronti dei genitori del minore per il quale e' in corso un giudizio di accertamento sullo stato di abbandono - Sospensione da parte del Tribunale dei minorenni - Mancata previsione - Sopravvenuta entr...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 13, comma 3, e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza del 4 luglio 2006 dal Tribunale per i minorenni di Roma nel procedimento relativo alla minore V. M. A., iscritta al n. 452 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2007 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che, con ordinanza del 4 luglio 2006, il Tribunale per i minorenni di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 30 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13, comma 3, e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui, da un lato, non attribuiscono al Tribunale per i minorenni il potere di sospendere il decreto di espulsione emesso nei confronti dei genitori del minore oggetto del giudizio di accertamento dello stato di abbandono e, dall'altro, non escludono il trattenimento in un centro di permanenza temporanea per la madre di prole di eta' inferiore ai tre anni con lei convivente o, in subordine, per la madre nel primo anno di vita del figlio;

che nel corso del giudizio a quo, avente ad oggetto l'accertamento dello stato di abbandono di una minore, veniva notificato ai genitori di questa, di nazionalita' rumena, il decreto di espulsione e, alla sola madre, anche il provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea;

che, a parere del rimettente, la mancata previsione, in siffatte ipotesi, di un nulla osta all'espulsione da parte del Tribunale per i minorenni, violerebbe l'art. 24 della Costituzione, comportando lo svolgimento del giudizio sullo stato di abbandono in carenza di indispensabili approfondimenti istruttori e...

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