Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Indennita' di buonuscita dei dipendenti dell'Ente Poste italiane maturata alla data di trasformazione dell'Ente in societa' per azioni - Indicizzazione o adeguamento monetario per il periodo intercorrente fra la data di trasformazione e la cessazione del rappo...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), promosso dal Tribunale di Trieste, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra A. M. ed altri e Poste Italiane s.p.a. ed altri, con ordinanza del 24 ottobre 2006, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, 1ª serie speciale, dell'anno 2007. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 7 novembre 2007 il giudice relatore Francesco Amirante. Ritenuto che il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del lavoro, nel corso di una serie di giudizi, successivamente riuniti, in cui i ricorrenti, ex dipendenti di Poste Italiane s.p.a. da epoca precedente al 28 febbraio 1998, avevano convenuto in giudizio le Poste Italiane e l'IPOST - chiedendo l'accertamento del loro diritto alla rivalutazione della somma accantonata a titolo di indennita' di buonuscita a partire dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in societa' per azioni sino alla cessazione del rapporto di lavoro - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dell'art. 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui non prevede che l'indennita' di buonuscita dei dipendenti postali, maturata alla data del 28 febbraio 1998 e calcolata sulla base della retribuzione in quel momento percepita, debba essere annualmente rivalutata, secondo i criteri di cui all'art. 2120, quarto e quinto comma, del codice civile, in relazione all'art. 5, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), a far tempo dal 1° marzo 1998 sino alla cessazione del rapporto di lavoro del singolo dipendente; che, osserva il giudice a quo, l'indennita' di buonuscita maturata sino alla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane, e'...

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