LEGGE REGIONALE 16 Agosto 2007, n. 21 - Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di imprenditoria, flussi migratori, attivita'' estrattive, acque minerali e termali, commercio, artigianato e industria.

CAPO I
Disposizioni in materia di imprenditoria

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73 del

21 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1. Modifica dell'art. 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2

"legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007"

  1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 e' inserito il seguente: "2-bis. La giunta regionale e' altresi' autorizzata ad intervenire finanziariamente al fine di consentire che le risorse autonomamente raccolte da Veneto Sviluppo S.p.a. presso la Banca Europea degli Investimenti, destinate a co-finanziamento delle operazioni di credito agevolato alle imprese attivate a valere sugli appositi fondi di rotazione regionali, possano essere impiegate a tasso di interesse ridotto da Veneto Sviluppo S.p.a. medesima.".

  2. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 le parole: "al comma 1" sono sostituite con le parole "ai commi 1 e 2-bis".

  3. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite con le parole: "di cui ai commi 1 e 2-bis".

  4. Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 e' cosi sostituito:

    "5. La giunta regionale destina l'importo di euro 1.000.000,00 alla copertura del differenziale di interessi fra il tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ed il tasso ridotto applicato alle imprese beneficiarie del finanziamento, direttamente o per il tramite dell'eventuale intermediario cofinanziatore, al fine di consentire che le risorse di cui al comma 2 possano essere utilizzate informa di finanziamento agevolato, nonche' all'attuazione degli interventi di cui al comma 2-bis.".

  5. Dopo il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 e' inserito il seguente:

    "5-bis. Dell'importo di cui al comma 5, euro 45.000,00 sono destinati ad attivare il fondo di rotazione di cui al comma 3.".

    Art. 2. Modifica dell'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni.

  6. L'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, come modificato dal comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 17 settembre 2001, n. 28, recante modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 e sostituito dal seguente: "Art. 3. (Tipologia degli interventi). - 1. Le agevolazioni di cui all'art. 1 consistono in:

    1. contributi per spese di investimento fino al settanta per cento della spesa ammissibile e per un importo massimo di 25.000 euro;

    2. finanziamenti a tasso di interesse agevolato tramite apposito fondo di rotazione istituito presso Veneto Sviluppo S.p.a.".

    Art. 3. Modifiche dell'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni.

  7. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, come sostituito dal comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 17 settembre 2001, n. 28, dopo le parole: "iniziative da finanziare" sono inserite le seguenti: "con i contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera- a)"; 2. Dopo il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, come sostituito dal comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 17 settembre 2001, n. 28, e' aggiunto il seguente:

    "4-bis. Le modalita' di funzionamento del fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso di interesse agevolato, di cui all'art. 3, comma 1, lettera- b), sono stabilite con provvedimento della giunta regionale".

    Art. 4. Modifica dell'art. 9 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni.

  8. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, come sostituito dal comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 17 settembre 2001, n. 28, dopo le parole: "previsti dall'art. 3" sono inserite le seguenti: "comma 1, lettera- a)".

    CAPO II
    Disposizioni in materia di flussi migratori

    Art. 5. Modifica dell'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni.

  9. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e' sostituito dal seguente: "2. In caso di costruzione o di acquisto, il richiedente e i componenti del suo nucleo familiare non devono essere titolari di diritti di proprieta', di usufrutto, di uso e di abitazione nel territorio nazionale ed estero su altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso e non devono aver ottenuto l'assegnazione in proprieta' o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con il contributo di enti pubblici.".

    Art. 6. Modifica dell'art. 8 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni.

  10. Alla lettera- a) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 sono aggiunte, alla fine, le parole: "o che agli stessi si riunisca entro un periodo massimo di sei mesi.".

    Art. 7. Modifica dell'art. 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni.

  11. Il comma 4 dell'art. 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e' sostituito dal seguente: "4. La Consulta e' convocata almeno una volta all'anno e ha il compito di formulare proposte per la predisposizione del piano triennale e del programma annuale di cui all'art. 14.".

    Art. 8. Modifiche dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni.

  12. Alla lettera- b) del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, come modificato dall'art. 18 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7, sono aggiunte, alla...

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